Sen. Antonio Razzi (PDL). Presentato disegno di legge "Disposizioni in materia di introduzione di corsi scolastici di lingua e cultura italiane attraverso la rete internet per gli italiani residenti all’estero"

Roma, 8 luglio 2013. Il senatore Antonio Razzi, non dimentico dei suoi connazionali all'estero, ha presentato un progetto di legge “Disposizioni in materia di introduzione di corsi scolastici di lingua e cultura italiane attraverso la rete internet per gli italiani residenti all'estero”, per consentire un più facile servizio a quanti all'estero tengono che i loro figli imparino la lingua italiana. L'introduzione del sistema telematico è una proposta sensata, ha dichiarato Razzi, economica e capillare. Infatti, la rete arriva ovunque ed evita lo stanziamento di capitali per la costruzione di scuole ed assunzioni di professori.

DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa del senatore RAZZI
Disposizioni in materia di introduzione di corsi scolastici di lingua e cultura italiane attraverso la rete internet per gli italiani residenti all'estero

ONOREVOLI SENATORI! — Il sistema scolastico e universitario è un settore strategico per i progetti di sviluppo di lungo periodo del Paese.
All'estero, le nostre comunità di italiani lamentano l'assenza del Governo nazionale per quanto riguarda la tutela dei diritti e delle aspettative nei territori esteri di residenza e la promozione della lingua, dell'istruzione e della cultura italiane per i loro figli all'estero. Si deve ammettere che i sistemi adottati nel passato per questo tipo di promozione non hanno tenuto in buon conto di una razionalizzazione delle spese e delle risorse, per esempio, non utilizzando professori di lingua italiana presenti nei territori esteri.
La promozione della lingua e della cultura italiane nel mondo non può che giovare in termini di ritorno all'intera economia del Paese. Si pensi alla capacità di incremento e del consumo del made in Italy nel mondo, alle possibilità di fare impresa nell'import-export, nelle relazioni commerciali ed intellettuali di interscambio e di comunicazione tra nazioni con l'uso e con la padronanza della lingua italiana.
La scuola oggi può vantare l'utilizzo di sistemi informatici assolutamente utili che possono venire in soccorso di una nuova organizzazione della stessa scuola diversa da come noi tutti l'abbiamo vissuta, soprattutto per i nostri connazionali residenti fuori dai confini patri. Per questi ultimi sarebbe utilissimo approntare corsi scolastici attraverso la rete internet. Studiando in rete — esperimenti in tal senso sono numerosissimi anche nel settore dei corsi di specializzazione e dei diplomi superiori fino alla laurea — si ovvia alle spese di organizzazione strutturali.
Per gli italiani residenti all'estero, spesso impossibilitati ad accedere all'istruzione per mancanza di strutture per l'enorme distanza da queste, laddove esistano, l'istruzione attraverso la rete internet sarebbe assolutamente auspicabile. Molti di questi italiani vivono nelle estreme periferie delle città, per cui raggiungere le sedi scolastiche diventa difficilissimo.
La rete internet offre una formidabile opportunità, non inferiore in quanto a qualità alla concezione classica dell'aula scolastica e delle strutture di accoglienza. La copertura finanziaria di un tale sistema potrebbe facilmente essere reperita in quanto non richiederebbe cifre proibitive e allo stesso tempo sarebbe in grado di offrire qualità e eccellenza dell'istruzione con una portata territoriale mondiale.
Con il presente disegno di legge, composto da un solo articolo, si intende dare la possibilità agli Istituti italiani di cultura all'estero di organizzare corsi scolastici di lingua e cultura italiana attraverso la rete internet.

DIESEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Gli istituti italiani di cultura all'estero provvedono a organizzare corsi scolastici di lingua e cultura italiana attraverso la rete internet destinati ai cittadini italiani residenti nei Paesi di competenza dei medesimi istituti.
2. Ai corsi scolastici di cui al comma 1 è riconosciuto il medesimo valore legale attribuito ai corsi scolastici di lingua e cultura italiane tenuti in aula.

ART. 2.

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2013 e a 15 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 2.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall’articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall’anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 10 milioni di euro per l’anno 2013 e a 15 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall’anno 2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l’effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.

Sen. Antonio Razzi
Segretario Commissione Esteri
Piazza delle Cinque Lune, 113
00186 Roma
Tel.+39 06/67063227-+39 06/67064227- Fax + 39 06/67066227
E-mail: antonio.razzi@senato.it

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