Interpellanza doppia imposizione fiscale tra Italia e Usa

Ai ministri degli Affari Esteri, del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Economia e delle Finanze,

per sapere, premesso che:

a decorrere dal 1° gennaio 2004, in virtù di una rinnovata interpretazione del Trattato bilaterale del 1984 tra l’Italia e gli Stati Uniti in materia in materia di doppia imposizione fiscale, così come modificato dal Trattato bilaterale del 25.08.1999, tutto il personale con contratto disciplinato dalla legge italiana e di nazionalità italiana in servizio negli Stati Uniti d’America non e’ più assoggettato al fisco italiano ma a quello statunitense e, pertanto, su una base imponibile equivalente al 100% della retribuzione;

con Decreto Interministeriale del 1 agosto 2003, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, aveva determinato che le contribuzioni previdenziali INPS in favore del personale di nazionalità italiana assunto a contratto a legge italiana presso le sedi estere, dovevano essere calcolate sulle retribuzioni convenzionali e quindi equivalenti a circa un terzo della retribuzione;

di contro, il personale a contratto non ricadente nella suindicata fattispecie, in servizio negli USA contribuisce al sistema previdenziale di quel Paese (il c.d. Social Security System ) su una base imponibile equivalente al 100% della retribuzione;

il personale interessato, risiede e lavora negli Stati Uniti da tanti anni e continua a risiedervi oltre l’età pensionabile, percependo un assegno pensionistico assolutamente inadeguato ed insufficiente neanche a garantire la minima sussistenza – in un Paese come gli Stati Uniti che non offre un servizio sanitario nazionale e previdenziale simile all’Italia – e comunque non commisurato alla retribuzione;

quali iniziative si intendano predisporre al fine di superare la citata grave sperequazione e permettere al personale interessato di contribuire al sistema pensionistico italiano, al fine dell’ottenimento di una adeguata pensione di anzianità o di vecchiaia, su una base imponibile equivalente all’intera retribuzione .

DI BIAGIO

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