Il Tribunale amministrativo regionale di Lecce ha riconosciuto l'illegittimità del “silenzio inadempimento” dell'ente locale e ha ordinato al comune stesso di provvedere entro 30 giorni dalla notifica della sentenza ad accogliere tale istanza.
Importante conclusione della vicenda legata alla richiesta di autorizzazione all’installazione di cartelloni pubblicitari nel Comune di Lecce da parte di un cittadino leccese, sig. D. che in data 24.6.2008 aveva presentato regolare istanza secondo quanto disciplinato dalle norme di settore e dai regolamenti comunali vigenti.
Nel silenzio dell’amministrazione comunale, il cittadino, che si era rivolto allo Sportello Dei Diritti dietro consiglio dell’Avv. Veronica De Lorenzi, ha attivato, per mezzo di quest’ultimo, lo speciale rito di cui all’art. 21 bis Ln. 1034/1971, chiedendo al TAR di Lecce apposita tutela contro l’inerzia del Comune che avrebbe dovuto pronunciarsi nel merito, in senso positivo o negativo. Nonostante il giudice, pres. Luigi Costantini, della seconda sezione del TAR Lecce avesse, con sentenza del 23.07.2009, accolto il ricorso presentato e ordinato al Comune di “provvedere sulla istanza del ricorrente nel termine di gg. 30 dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa delle presente sentenza”, la perdurante inerzia dell’Amministrazione Comunale ha indotto il medesimo Giudice, su apposita istanza dell’avv. De Lorenzi, a nominare il Prefetto e suo delegato a provvedere in merito. La dott.ssa Sergi, delegata dal Prefetto nella vicenda de qua, ha, unitamente all’ing. Mazzotta del Comune di Lecce, avviato una nuova istruttoria, a conclusione della quale l’AC di Lecce ha autorizzato il sig. D. ad installare n. 5 strutture per la cartellonistica pubblicitaria delle dimensioni di m. 6 x 3 nei pressi di Viale Rossini, via Pitagora, viale A. Moro, via Vecchia Frigole.
L’autorizzazione concessa ha una validità di 3 anni dalla data del rilascio e può essere rinnovata per lo stesso periodo con provvedimento espresso dell’amministrazione comunale, così come recita l’art. 22 del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari Pubblici e Privati.
Tale autorizzazione, a detta dell’Avv. De Lorenzi, assume un valore importante non solo per il singolo cittadino che, ribellatosi alla perdurante inerzia di un’amministrazione sorda alle richieste partecipative di un contribuente alla vita economica della sua città, ottiene finalmente quanto dovutogli, ovvero il diritto di lavorare seguendo le regole; ma anche per l’amministrazione comunale di Lecce che, grazie all’opera prestata dal commissario ad acta in collaborazione con il personale tecnico del settore urbanistica, si allinea ai dettami non solo della legge nazionale ma anche e soprattutto dei regolamenti comunali che gli impongono un provvedimento espresso, negativo o positivo che sia, nel caso di istanze da parte di privati.
Ancora una volta il componente del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, Giovanni D’AGATA, evidenzia come questo comportamento è inaccettabile per una pubblica amministrazione e non sia un fatto isolato ma piuttosto sia la norma. Il termine previsto dallo Statuto comunale per le risposte è di trenta giorni trascorso il quale il sindaco deve dare seguito “per i provvedimenti anche disciplinari di competenza”. Serve insomma una nuova mentalità nella gestione della cosa pubblica. Il cittadino ha diritto ad una risposta nei tempi previsti dai regolamenti e comunque in tempi ragionevoli. Altrimenti non verrà mai sfatato il luogo comune, banale ma purtroppo molto spesso vero, che vede nell’attività privata l’unica possibilità di efficienza e funzionalità.