Il Prefetto di Lecce accoglie il ricorso di un automobilista “beccato” a 7 km/h in più rispetto al limite di 90

Importante ordinanza prefettizia in tema di autovelox: il Prefetto di Lecce accoglie il ricorso di un automobilista “beccato” a 7 km/h in più rispetto al limite di 90.
Il superamento irrisorio del limite imposto, se rilevato con il solo ausilio degli strumenti elettronici non integra una condotta colposa del conducente.
Per il componente del Dipartimento Tematico Nazionale di IDV, Giovanni D’AGATA, si tratta di un primo passo della P.A. contro quei Comuni che “fanno cassa” con gli autovelox.
E’ stato accolto il ricorso predisposto dallo “Sportello dei Diritti” della Provincia di Lecce per un automobilista leccese, al quale era stata contestata un’infrazione al Cds per presunto eccesso di velocità, rilevata dalla P.M. del Comune di Scorrano con apparecchiatura autovelox.
Ma la novità è rappresentata da una presa d’atto della Prefettura di Lecce, che rilevato il superamento di soli 7 Km/h del limite imposto e pari a 90 km/h, ha deciso di annullare il ricorso.
L’ordinanza di archiviazione del verbale, destinata a fare scuola, prende spunto da alcune considerazioni logico-giuridiche inoppugnabili e che si erano affermate nelle aule dei Giudice di Pace, ed in particolare dalla carenza di colpa nella condotta dell’automobilista sorpreso a superare il limite di una frazione irrisoria.
Secondo la Prefettura, infatti, poiché si tratta di accertamento effettuato solo con l’ausilio di un’apparecchiatura elettronica, e considerato il superamento del limite, poco al di sopra di quello imposto, l’automobilista non è in grado, anche usando la normale diligenza richiesta per la condotta di guida, di verificare l’esatto rispetto del limite, perché condizionato inevitabilmente ad alcuni parametri empirici esterni, – a titolo esemplificativo l’esatta caratura del tachigrafo, il pedale dell’acceleratore ecc., – che impediscono la verifica simultanea e certa della velocità effettiva, senza che tutto ciò comporti un aumento dei pericoli per la sicurezza stradale e tenuto conto della presumibile volontà del conducente di attenersi alle prescrizioni del codice della strada in tema di velocità.
Giova precisare, quindi, che si tratta del primo caso noto in materia, anche perché tale decisione avviene al di fuori delle aule del Giudice di Pace e della copiosa giurisprudenza in materia di autovelox.
Secondo il componente del Dipartimento Tematico Nazionale di IDV, Giovanni D’AGATA, “si tratta di un primo passo degli organi sovraordinati gerarchicamente, nei confronti di quei Comuni che utilizzano le rilevazioni elettroniche per “far cassa”, per il riavvicinamento della P.A. alle esigenze dei cittadini ed alle logiche giuridiche, con la speranza che le altre Prefetture seguano l’esempio per i casi analoghi”.

Il Componente del
Dipartimento Tematico Nazionale
“Tutela del Consumatore”
Giovanni D’AGATA

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