Bucchino: sull’ici c’e’ chi fa confusione

La replica dell’On. Razzi ai miei chiarimenti sull’ICI risulta viziata da una clamorosa ignoranza della legge vigente e di quella proposta dalla Finanziaria. Sono quindi nuovamente costretto a precisare, non per rispondere all’On. Razzi ma per dare ai nostri connazionali le informazioni giuste su questa importante materia.

Procediamo con ordine:

1) NON E’ AFFATTO VERO come afferma Razzi che l’equiparazione in materia di detrazioni sull’ICI tra i residenti in Italia e i residenti all’estero sia anticostituzionale. In realtà tale equiparazione è stata già sancita dal comma 4-ter dell’art.1 della legge n.75/93 che recita (riportiamo il testo della legge in modo che lo legga anche l’On. Razzi): 4-ter. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata
Ricordo inoltre all’On. Razzi che l’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 è quello istitutivo della detrazione di base sull’ICI ed è quello interessato dall’equiparazione.

2) Chi risiede all’estero non può godere, coma afferma al contrario Razzi, delle agevolazioni ICI per “un grande castello”. In realtà la legge finanziaria ne prevede esplicitamente l’esclusione ove recita “5. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9». Per capire meglio il significato di tale previsione è necessario spiegare palesemente che tali categorie escluse dalle agevolazione ICI (A1, A8 e A9) sono: gli immobili signorili, le ville e i castelli.

3) Il nostro emendamento non chiedeva la luna (come afferma Razzi) ma si limitava ad estendere ai residenti all’estero proprietari di casa in Italia, già riconosciuta dalla legge citata al punto 1) quale abitazione principale, l’estensione dell’ulteriore detrazione prevista dalla legge finanziaria 2008. Si trattava quindi di applicare per analogia alla situazione vigente (estensione della detrazione di base di 103 euro), gli effetti della novella normativa (estensione dell’ulteriore detrazione fino a 200 euro) anche ai residenti all’estero. Questa finalità, che purtroppo per ora ci è stata negata da un Parlamento poco attento ai diritti del mondo dell’emigrazione, si chiama parità di diritti per tutti gli emigrati..

Concludo consigliando a coloro i quali sono interessati a questa materia di leggere e di studiare più attentamente la normativa sull’ICI per documentarsi meglio ed informare in maniera più precisa e corretta, evitando così di innescare polemiche sterili e controproducenti.

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