Legge sulla disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali.
Un rimedio per arginare un sistema di vendita ormai in uso comune.
E’ stata approvata dalla Camera il 27/07/05 una nuova legge che qualifica come reato la promozione e l’organizzazione di vendite piramidali e catene di Sant’Antonio. La pena contravvenzionale sarà dell’arresto da sei mesi ad un anno oppure l’ammenda da 100 mila a 600 mila euro. L’art. 6 della legge indica tre indici presuntivi in presenza dei quali si darà per certa l’esistenza di una operazione vietata: a) l’eventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare dall’impresa organizzatrice, ovvero da altro componente la struttura, una rilevante quantità di prodotti senza diritto di restituzione o rifusione del prezzo relativamente ai beni ancora vendibili, in misura non inferiore al 90% del costo originario, nel caso di mancato o parzialmente mancata vendita al pubblico; b) l’eventuale obbligo del soggetto reclutato di corrispondere, all’atto del reclutamento e comunque quale condizione per la permanenza nell’organizzazione, all’impresa organizzatrice o ad altro componente la struttura, una somma di denaro o titoli di credito o altri valori mobiliari e benefici finanziari in genere di rilevante entità e in assenza di una reale controprestazione; c) l’eventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare, dall’impresa organizzatrice o da altro componente la struttura, materiali, beni o servizi, ivi compresi materiali didattici e corsi di formazione, non strettamente inerenti e necessari alla attività commerciale in questione e comunque non proporzionati al volume dell’attività svolta.
La legge eroga anche la sanzione accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna nonché l’informativa alle associazioni dei consumatori. Per i promotori e divulgatori di tali iniziative, invece, viene prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 5 mila a 50 mila euro. Per svolgere attività di vendita a domicilio sarà necessario possedere il tesserino di riconoscimento previsto dal Dlgs n. 114/1998. L’attività poi potrà essere svolta nell’ambito di un contratto di agenzia.