GREEN PASS: Il codice militare di guerra poteva imporre ciò che oggi si obbliga in violazione della Costituzione.

CORONAVIRUS: Il codice militare di guerra poteva imporre ciò che oggi si obbliga di fare in violazione della Costituzione.

 

Non c’è dubbio che il coronavirus abbia spiazzato tutto il mondo per l’eccezionalità del fatto in sé e per le conseguenze sociali e giuridiche da questo scaturite oltre il numero di vittime elevato.

Lo stato di necessità così come prospettato, è apparso evidente quasi da subito, non avrebbe mai potuto giustificare una serie di provvedimenti palesemente anticostituzionali e contra legem.

Basti pensare al coprifuoco, alla limitazione della libertà personale ed oggi addirittura il diritto al lavoro che in mancanza di green pass è a rischio.

Insomma, imporre provvedimenti critici in violazione della Costituzione e delle leggi non è stata affatto una scelta felice. Attualmente la tendenza non è stata corretta ma peggiora in una deriva impositiva incomprensibile che uno stato di necessità semplice non solo non accetta ma che respinge.

Per analogia si sarebbe potuto pensare ad una applicazione del codice militare di guerra il quale, in considerazione della sua eccezionalità e gravità, sarebbe potuto essere applicato “in tempo di pace.”

Nello specifico l’articolo 5 del Codice Militare di Guerra prevede l’applicazione della legge penale militare anche in tempo di pace.

Il rimedio non avrebbe lenito certo le doglianze e le conseguenti  proteste sollevando una ridda di considerazioni politiche e sociali in avversione, ma perlomeno avrebbe messo da parte tutti i profili di costituzionalità che sino ad oggi sono stati indefessamente violati.

 

Art. 5 Applicazione della legge penale militare di
guerra in caso di urgente e assoluta necessità.
Nei casi straordinari, in cui ragioni di urgente e
assoluta necessità lo richiedano, può, con decreto del
Presidente della Repubblica, ordinarsi l’applicazione,
anche in tempo di pace, della legge penale militare
di guerra, in tutto il territorio dello Stato o in una o più
parti di esso. Nel caso prevenuto dal comma
precedente, il territorio, relativamente al quale è
disposta l’applicazione della legge penale militare
di guerra, è equiparato, agli effetti dell’applicazione
stessa al territorio in stato di guerra. La disposizione
del comma precedente si osserva anche in ogni altro
caso, in cui, a norma di questo codice, è disposta
l’applicazione della legge penale militare di guerra in
relazione a luoghi che non sono in stato di guerra.

 

Lo stato di diritto è stato ed è messo a dura prova sino ad oggi e solo una propaganda a tambur battente ne ha difeso le intenzioni facendole passare per lecite, giuste e necessarie dando fondo a tutti i mezzi di comunicazione possibili a disposizione.

Il risultato è che ci ritroviamo a calpestare, come se nulla fosse, pagine di costituzione chiare e tassative; ad ignorare leggi e regolamenti violando la libertà di ciascun cittadino cercando di convincerlo sulla bontà delle costrizioni.

Il codice militare di guerra, enuncia l’art. 5 può essere ordinato anche in tempo di pace con Decreto del Presidente della Repubblica. La sua applicazione avrebbe scongiurato le infantili quanto elementari disposizioni in evidente contrasto con l’esercizio di molti diritti fondamentali.

Il risultato è che, alla faccia della democrazia, si sono e vengono imposti provvedimenti inquietanti senza l’appoggio di una logica giuridica adeguata.

 

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