Fin dai tempi delle monarchie assolute il sovrano si avvaleva di consiglieri e collaboratori.
Il modello più organico era costituito dal “Conseil du Roi” creato in Francia ed era competente per tutte le attribuzioni politiche, amministrative e giurisdizionali.
Era composto, in origine, da esponenti della nobiltà, ma in seguito furono ammessi anche magistrati al fine di allargare la base consultiva.
Il Re era obbligato tradizionalmente a sentire il parere (prendre conseil) dell'organo prima di assumere decisioni.
Ovviamente si trattava di un parere che in nessun modo vincolava il Re, ma veniva in genere osservato per la autorevolezza dei suoi esponenti.
La denominazione “Conseil d'Etat” nasce ai tempi di Enrico III verso la fine del 1500.
Si ricorda, nelle cronache, che il Cardinale Richelieu si avvaleva dei Consiglieri di Stato come controllori dell'operato dei governatori di provincia, con il potere di emettere propri atti correttivi in nome del Re.
Tuttavia mancava nelle attribuzioni del consesso una funzione giurisdizionale vera e propria.
Dopo la rivoluzione francese e sotto il Consolato, il Consiglio di Stato assunse funzioni anche legislative e di contenzioso oltre che amministrative, divenendo un vero e proprio Organo costituzionale ed ebbe il suo culmine nel periodo napoleonico.
Nel Regno Italico il Consiglio di Stato (Cds) fu istituito nel 1805 e ad esso partecipò finanche lo stesso Napoleone e un corrispondente organo venne istituito anche nel Regno di Napoli nel 1806 e nello Stato Pontificio nel 1847.
Nel 1739 era già operante, con minime attribuzioni ed indipendenza, nel Granducato di Toscana e nel Ducato di Parma e Piacenza. Similmente nel Ducato di Modena e Reggio.
Di maggior rilievo era il Cds del Regno di Sardegna che costituisce il modello fondamentale dell'attuale Cds.
Voluto da re Carlo Alberto nel 1831, il Cds era presieduto dal Re ed aveva funzioni unicamente consultive essendo proibita ogni ingerenza attiva negli affari di governo.
In alcune materie la sua consultazione era obbligatoria anche se non vincolante.
In prosieguo venne ammessa una consultazione facoltativa sui progetti di legge.
Con la proclamazione del Regno d'Italia del 1861 l'organismo venne istituzionalizzato.
Aveva assunto di fatto alcune funzioni giurisdizionali nel contenzioso amministrativo.
L'assetto più organico venne introdotto con la legge del 1865 e con due successive leggi del 1889 e del 1890 il Cds acquisì funzioni tecnicamente giurisdizionali, con l'istituzione di una IV sezione oltre alle tre competenti in materia amministrativa.
Il Cds divenne così il Supremo giudice amministrativo.
Le sezioni giurisdizionali si costituivano in Adunanza plenaria per la soluzione dei maggiori problemi.
Una ulteriore definizione dei profili dell'organo avvenne nel 1923 e nel 1942.
La fisionomia del Cds si era formata progressivamente con testi normativi del 1865, 1889 e 1907.
Nel contempo era stata puntualizzata la differenza tra diritti soggettivi ed interessi legittimi con il conseguente riparto tra il Giudice Ordinario e quello amministrativo.
Un parziale contemperamento venne realizzato istituendo la c.d. “giurisdizione esclusiva” del Cds in una serie di materie.
Il Consiglio, originariamente collegato al Ministero dell'Interno venne posto sotto la Presidenza del Consiglio dei Ministri, così ampliando il suo raggio di azione.
In base all'art. 100 della Carta Costituzionale, il Cds viene definito come il massimo organo di consulenza giuridico amministrativa e di tutela della giustizia nella amministrazione pubblica.
Nel 1946 il Cds si articolò nel Consiglio di Giustizia della Regione Siciliana, in corrispondenza con la autonomia concessa alla Regione.
Un nuovo corso delle vicende dell'Organo venne in prosieguo a realizzarsi con l'istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali nei cui confronti il Cds divenne organo di appello.