FEDI (PD). LAVORATORI RIMPATRIATI: EMANATO L’ATTESO PROVVEDIMENTO PER L’OPZIONE FISCALE AGEVOLATA


È stato emanato ieri 31 marzo, e cioè entro i tempi previsti dalla legge, il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (Prot. n. 2017/64188) che illustra le modalità di esercizio dell’opzione di cui all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, da parte dei lavoratori dipendenti rimpatriati, prorogata dall’articolo 3, comma 3-novies del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244.

Avevo scritto al Direttore della Centrale Normativa, Dott. Annibale Dodero, per sollecitare tale Provvedimento visto che i lavoratori interessati avranno tempo solo fine al 2 maggio p.v. per esercitare l’importante diritto di opzione. Si ricorderà che grazie ad un emendamento dei parlamentari eletti all’estero al “Milleproroghe” eravamo riusciti a prorogare al 30 aprile 2017 la facoltà di esercitare il diritto di opzione per le agevolazioni fiscali previste dal Decreto Legge n. 147/2015 a favore dei lavoratori rientrati in Italia i quali erano disciplinati dalla legge n. 238/2010.

Ricordo che i cosiddetti lavoratori “controesodati”, disciplinati inizialmente dalla legge n.238/2010, hanno diritto alle agevolazioni fiscali stabilite da quella legge fino a tutto l’anno 2017, ma avevano avuto altresì la facoltà di optare per le nuove agevolazioni introdotte dal d.lgs n.147 del 2015 entro il mese di aprile 2016 (le differenze tra le due normative sono nella durata delle agevolazioni e nell’entità delle stesse). Molti di loro, per svariati motivi, non avevano esercitato entro i tempi previsti la facoltà di opzione e così facendo rischiavano di avvalersi delle agevolazioni fiscali, concesse dallo Stato italiano per incoraggiare i rientri, solo fino a dicembre del 2017.

Ora l’Agenzia delle Entrate ha disposto le modalità di effettuazione della richiesta ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali connessi al rientro in Italia e quindi i lavoratori dipendenti di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, che si siano trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015 possono esercitare l’opzione di cui al comma 4 dell’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, entro il 30 aprile 2017 (termine festivo prorogato di diritto al 2 maggio 2017), secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 3-novies, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244.

L’Agenzia delle Entrate comunica nel Provvedimento appena emanato che l’opzione è irrevocabile ed è esercitata mediante la presentazione di una richiesta scritta al datore di lavoro e consente di fruire per il quinquennio 2016/2020 del regime speciale previsto per i lavoratori rimpatriati dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, in alternativa all’applicazione – per il biennio 2016/2017 – delle agevolazioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 238.

Per l’anno di imposta 2016 ai lavoratori dipendenti che esercitano la predetta opzione si applicherà il regime previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa a tale periodo d’imposta, avendo cura di indicare il reddito di lavoro dipendente nella misura ridotta al 70 per cento. Invece, spiega l’Agenzia delle Entrate, per l’anno di imposta 2017 l’agevolazione, che consente di assumere il reddito di lavoro dipendente nella misura del 50 per cento del suo ammontare, è applicata dal datore di lavoro con le modalità e nei termini indicati nel Provvedimento; nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non possa riconoscere l’agevolazione, il contribuente può comunque fruirne direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2017.

I soggetti interessati, come già previsto in un precedente Provvedimento del 29 marzo 2016, debbono possedere i requisiti per accedere ai benefici di cui alla legge n. 238 del 2010, anche in relazione al relativo regime di decadenza e di cumulo, tralasciando i requisiti richiesti per accedere al nuovo regime fiscale di cui all’articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015. A tali condizioni quindi, i lavoratori dipendenti, rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015, possono optare entro il 2 maggio 2017, in modo irrevocabile, per il nuovo regime fiscale, che prevede una riduzione della base imponibile ai fini IRPEF del 30 per cento per l’anno di imposta 2016 e del 50 per cento a decorrere dal periodo di imposta 2017 e per i tre periodi successivi.

Con riferimento alla decorrenza dell’opzione l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto far decorrere gli effetti della predetta opzione a partire dall’anno di imposta 2016 e fino al 2020, garantendo tra l’altro la parità di trattamento tra i lavoratori dipendenti che hanno esercitato l’opzione nell’anno 2016 e i lavoratori dipendenti che la eserciteranno entro il 2 maggio 2017.

Il Provvedimento indica modalità, procedure, riconoscimento benefici, termini e modalità di versamento. Insomma un risultato molto positivo ottenuto grazie al nostro intervento legislativo, alla disponibilità di Governo, Parlamento e Istituzioni e alla collaborazione importante fornita dalla Associazione “Controesodo” che rappresenta i circa 10.000 lavoratori italiani rientrati negli ultimi anni dall’estero.

On. Marco Fedi

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