Internet è un macrocircuito telematico che connette 3 miliardi di utenti in più di 130 Paesi del mondo.
La rete è nata 25 anni fa nell’ambito del Dipartimento per la difesa americano con il fine di consentire il proseguimento delle attività militari e di governo in caso di attacco nucleare.
Si è poi sviluppata grazie alla cooperazione tra aziende informatiche e di telecomunicazione (AT&T, Apple e Sun Microsystems) e Università (Berkeley,MIT), dimostrandosi lo strumento ideale per mettere in comune le conoscenze dei ricercatori.
Oggi la rete offre numerosi servizi telematici, dalla posta elettronica all’accesso, a banche dati di vario genere, allo scambio di informazioni e servizi tra utenti.
L’accesso a internet è possibile versando una quota di abbonamento a una rete informatica intermediaria.
Oggi internet è parte integrante della nostra vita, ma non esiste un corpus normativo che ne disciplini l’utilizzo.
Vi sono norme sparse nei codici e nei regolamenti che però non bastano.
Si pensava che internet fosse libero da regole, infatti in rete si trova il vero, il falso, il certo, l’incerto e il verosimile e non sempre è facile distinguere.
Per questo motivo è necessario disciplinare la rete.
Da più di dieci anni un vasto movimento internazionale chiede di costituzionalizzare internet per trasferire sulla rete i diritti fondamentali sanciti nelle Carte costituzionali.
Sono circa cento le proposte emerse dalla società civile del mondo per cercare di definire i nuovi diritti fondamentali del mondo digitale.
Diritti che sono in parte nuovi, come ad esempio il diritto di accesso a internet, ormai considerato un diritto umano fondamentale anche dall’ONU.
In questo contesto l’Italia ha fatto qualcosa di inedito a livello mondiale; ha portato un Parlamento nazionale a esprimersi formalmente su una dichiarazione di diritti nella rete prodotta da una commissione di studio voluta dal Presidente della Camera dei Deputati e guidata dal Professor Stefano Rodotà.
Questa commissione ha elaborato una bozza di Costituzione per internet che si compone di 14 articoli.
Esaminiamone alcuni dei più significativi. Viene sancito il diritto fondamentale di accesso a internet anche alle persone disabili esigendo al contempo adeguati interventi pubblici per il superamento di ogni forma di divario digitale.
L’articolo 8 sancisce che ogni persona ha diritto alla rappresentazione integrale e aggiornata della propria identità in rete.
L’articolo 9 stabilisce che ogni persona può comunicare elettronicamente in forma anonima per esercitare le libertà civili e politiche senza subire discriminazioni o censure.
Limitazioni possono essere previste solo quando siano giustificate dall’esigenza di tutelare un interesse pubblico e risultino necessarie, proporzionate, fondate sulla legge e nel rispetto dei caratteri propri di una società democratica.
Nei casi previsti dalla legge e con provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria l’autore di una comunicazione può essere identificato quando sia necessario per garantire la dignità e i diritti di altre persone.
L’articolo 10 riguarda il diritto all’oblio e stabilisce che ogni persona ha diritto di ottenere la cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei dati che, per il loro contenuto o per il tempo trascorso dal momento della loro raccolta, non abbiano più rilevanza.
Il diritto all’oblio non può limitare la libertà di ricerca e il diritto dell’opinione pubblica a essere informata, che costituiscono condizioni necessarie per il funzionamento di una società democratica.
Tale diritto può essere esercitato dalle persone note o alle quali sono affidate funzioni pubbliche solo se i dati che le riguardano non hanno alcun rilievo in relazione all’attività svolta o alle funzioni pubbliche esercitate.
Se la richiesta di cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei dati è stata accolta, chiunque ha diritto di conoscere tali casi e di impugnare la decisione davanti all’autorità giudiziaria per garantire l’interesse pubblico all’informazione.