Avvio del P.C.T. in Corte di Appello

ESTRATTO DAL VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 25 GIUGNO 2015

(omissis)

– Il Consigliere Bolognesi comunica di aver partecipato, il 22 giugno u.s., alla riunione indetta presso la Corte di Appello con i Presidenti di tutte le Sezioni ed i Dirigenti delle cancellerie in vista della scadenza del 30 giugno 2015, data in cui gli atti endoprocedimentali dovranno essere depositati, anche nei processi di appello, esclusivamente in forma telematica.

Il Presidente Crescenzi, che ha coordinato la riunione in assenza del Presidente della Corte, Luciano Panzani, ha rappresentato la volontà di elaborare un documento congiunto, che non dovrebbe essere un protocollo ma un vademecum con le indicazioni essenziali, anche al fine di evitare che “fioriscano” affissioni di regole e istruzioni diverse sulle porte di ogni cancelleria, con l’Ordine degli Avvocati.

La sottoscrizione di un vademecum condiviso dovrebbe impedire negative ricadute sulla qualità e sui tempi del processo e, soprattutto, sulla tutela dei diritti degli assistiti.

Il Consigliere Bolognesi riferisce di aver rappresentato tutte le criticità verificatesi in Tribunale, dove la “cortesia” si è trasformata in pretesa delle cancellerie o in provvedimenti dei giudici che dispongono la produzione di copie di cortesia indicando un termine per tali depositi irrituali e privi di valore processuale, anche quando non sussistono i “motivi specifici” richiamati dalla legge.

Nel corso della riunione la maggior parte dei magistrati presenti ha chiesto, tuttavia, di poter disporre delle copie di cortesia, anche per un periodo di tempo transitorio e limitato al 31 dicembre 2015.

Le cancellerie, civile e lavoro, si sono impegnate a predisporre i cassetti nominativi dei magistrati e a renderli accessibili, per i depositi di cortesia, anche al di fuori dell’orario di apertura delle cancellerie, escludendo che gli avvocati debbano fare inutili ed inaccettabili file.

Il Consigliere Bolognesi ha confermato, a nome del Consiglio, l’interesse per l’efficienza del PCT e la più ampia disponibilità nell’individuazione di soluzioni temporanee, proprie di un regime transitorio, ai limiti tecnici, organizzativi e formativi degli uffici giudiziari, in attesa che sia effettivo ed efficace l’ufficio del processo.

Propone, pertanto, di elaborare un documento di sintesi – che possa servire anche per aggiornare e superare i contenuti del protocollo firmato con il Presidente del Tribunale a giugno del 2014 – nel quale individuare con certezza quali siano gli atti endoprocedimentali da depositarsi esclusivamente in formato elettronico, indicando la disponibilità a produrre copie di cortesia alle condizioni convenute e solo sino alla scadenza ultima del 31 dicembre e nel quale dichiarare l’impegno comune per il superamento dell’attuale carenza di risorse umane e di mezzi disponibili, che consentano di riporre piena fiducia nelle mere forme telematiche.

(omissis)

Il Consiglio delibera di concordare con la Corte di Appello di Roma per la determinazione di un periodo di sei mesi di sperimentazione durante il quale sarà consigliato agli avvocati romani di depositare le copie di cortesia degli atti inviati per via telematica. Dispone la trasmissione a mezzo email agli iscritti di una comunicazione in base alla quale venga suggerito il deposito cartaceo della copia di cortesia per i procedimenti in Corte di Appello e, invece, di segnalare al Consiglio dell’Ordine i provvedimenti dei Giudice del Tribunale nei quali venga “ordinato” il deposito della copia di cortesia successivamente alla scadenza definitiva del 30 giugno 2015, termine ultimo previsto nel protocollo d’intesa con Tribunale Ordinario di Roma per il deposito della copia di cortesia, affinché il Consiglio possa effettuare la relativa segnalazione al Consiglio Giudiziario, nel caso tale “ordine” sia disposto in violazione dell’art. 16 bis, comma 9 del DL n. 179/2012 che prevede motivi specifici da esplicitarsi per il singolo procedimento e come previsto dalla circolare del Ministero della Giustizia del 28 ottobre 2014 al punto 4) intitolato “Copie informali”, che esclude che “la messa a disposizione del giudice” di copie di cortesia possa costituire “oggetto di statuizioni imperative, né, in generale di eterodeterminazione”.

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