Sen. Antonio Razzi (FI). Proposta di legge Disposizioni in materia di esenzione dalle imposte e dai tributi comunali sulla casa.

Roma, 14 febbraio 2015. Il senatore di Forza Italia, Antonio Razzi, ha presentato un progetto di legge al fine di contribuire a far fronte alla crisi economica con la quale il paese è costretto a fare i conti. Il disegno di legge prevede l'esenzione dalle tasse comunali e sovra comunali legate alla casa (IUC composta da IMU, TASI e TARI) per un periodo di 15 anni a chi acquisti, entro un anno dalla entrata in vigore del presente provvedimento, un immobile di recente costruzione e mai entrato nel circuito immobiliare (immobili quindi rimasti invenduti). Ho cercato, ha dichiarato Razzi, di porre delle questioni logiche e convenienti circa le problematiche e gli oneri connessi alle case rimaste invendute. Si otterrebbe, a costi bassi, immediatamente la certezza della tassazione sull'immobile per il periodo di durata dell'agevolazione e la smobilitazione del patrimonio immobiliare di recente costruzione esistente e mai utilizzato oltre ad una serie intuibile di altri vantaggi economicamente rilevanti.

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa del senatore RAZZI

Disposizioni in materia di esenzione dalle imposte e dai tributi comunali sulla casa.

Onorevoli Senatori. – La grave e perdurante crisi economico-finanziaria che permane ormai da diversi anni ha coinvolto vari settori produttivi e commerciali del nostro Paese. Oltre a ciò i dati sulla disoccupazione, in particolare quella giovanile, sono allarmanti e in continua crescita. Talune delle cause che impediscono all'Italia di uscire da questo periodo di crisi vengono di seguito riportate: il calo dei consumi delle classi medio basse che non dispongono di redditi per acquisti differenti dai beni di prima necessità, una maggiore propensione al risparmio della classe media dovuta all'incertezza sul futuro e la mancanza di liquidità sul mercato interno per assenza di investimenti da parte delle imprese e una carenza di richiesta di mutui e finanziamenti da parte dei privati.

A quanto sovra riportato va aggiunto che il settore delle costruzioni è certamente un comparto trainante in termini di capitali investiti e di indotto coinvolto, e in particolare, se rinvigorito, tenderebbe ad innescare un sistema virtuoso con benefiche ripercussioni sull'intera economia. Il comparto dell'edilizia è in grado di sollecitare un vasto ventaglio di attività quali: le imprese edili, le maestranze specifiche, le società elettriche ed idrauliche, i produttori di materiale da costruzione e le aziende di lavorazione di legname, alluminio, vetro, marmo e pvc…

Da quanto sinora espresso risulta evidente che il settore edile sia senza ombra di dubbio strategico e in grado di riattivare il mercato interno visto che quello delle esportazioni, a causa dell'alto tasso di cambio dell'euro, è pressoché stagnante.

Quanto sopra detto è ancor più palese se si considera che l'edilizia è prevalentemente composta da piccole e medie imprese, artigiane e partite Iva, che sono realtà fortemente radicate sul territorio sia perché l'edilizia produce beni che non sono propriamente esportabili sia perché le aziende hanno effettuato forti investimenti sul territorio in termini di nuove costruzioni, di strutture aziendali, di macchinari e di crescita del know-how dei propri dipendenti. In sostanza sono realtà che operano esclusivamente sul mercato interno e che contribuiscono fortemente al sostegno del Paese.

La crisi dell'edilizia è formalmente iniziata nel 2008 con un profondo peggioramento nei due/tre anni seguenti. Gli edifici precedenti al 2008 (verosimilmente con concessioni edilizie rilasciate dal 2004 in poi), e con essi gli imprenditori impegnati nella loro realizzazione, si sono trovati a dover affrontare una crisi inaspettata. Mentre gli edifici successivi al 2008 (verosimilmente con concessioni edilizie rilasciate tra il 2008 ed il 2011) sono frutto di piani imprenditoriali precedenti all'inizio della crisi. In questi casi gli imprenditori/investitori non potendo uscire dai piani di investimento iniziati se non con grande danno economico e nella speranza che la congiuntura economica, seppur attesa, avesse una durata di un paio di anni, hanno proseguito nel completamento degli stessi.

Le conseguenze di quanto sopra evidenziato sono la mancanza di collocazione per una moltitudine di edifici, in parte completati e in parte mancanti di finiture interne.

A tale proposito, il disegno di legge prevede l'esenzione dalle tasse comunali e sovra comunali legate alla casa (IUC composta da IMU, TASI e TARI) per un periodo di 15 anni a chi acquisti, entro un anno dalla entrata in vigore del presente provvedimento, un immobile di recente costruzione e mai entrato nel circuito immobiliare (immobili quindi rimasti invenduti). Questa ipotesi ha molteplici vantaggi e, qui di seguito, ne riportiamo alcuni: certezza della tassazione sull'immobile per il periodo di durata dell'agevolazione, smobilitazione del patrimonio immobiliare di recente costruzione esistente e mai utilizzato, smobilitazione dei capitali della piccolo-media imprenditoria del settore che trovandosi nuovamente a disposizione i capitali precedentemente investiti li potrà rimettere nel mercato, spinta degli acquirenti indecisi per l'acquisizione e la gestione di un nuovo immobile data la certezza di poter quantificare in modo sicuro e per un periodo verosimilmente pari a quello di un mutuo le spese, rientro di parte dei capitali prestati dagli Istituti di credito agli imprenditori con ulteriore disponibilità di liquidità da parte degli Istituti stessi, evitare il fallimento di molte imprese che potranno essere pagate con gli introiti delle vendite scongiurando l'effetto domino tipico delle crisi persistenti ed infine salvataggio di numerosi posti di lavoro nel settore edile e nell'indotto, con possibilità di nuove assunzioni.

Il presente disegno di legge in termini finanziari ha un costo per lo Stato relativamente basso visto che gli immobili di proprietà delle ditte costruttrici sono attualmente sgravati dall'IMU. L'immissione sul mercato di detti immobili genererà però una richiesta di nuovi servizi oltre che un aumento di rifiuti prodotti (servizi coperti rispettivamente dalla TASI e TARI). Per la TARI il costo da assorbire deriverebbe solo dalle famiglie che decidessero di risiedere nell'appartamento acquistato mentre per la TASI, nel caso di immobile locato, vi sarebbe da assorbire solo la spesa compartecipata. Per concludere, dunque, a fronte di un accollo parziale della TASI e per alcuni casi specifici della TARI, si metterebbe in movimento un meccanismo virtuoso che andrebbe certamente a compensare questa quota d'imposte non incassata dai comuni ( e tutt'ora mancanti dai bilanci comunali in quanto gli immobili “in corso di costruzione” o ricadenti in tale tipologia sono esentati dal pagamento delle imposte definite nel loro insieme come IUC).

L'articolo 1 reca le finalità della legge, mentre l'articolo 2 reca la definizione di immobile di recente costruzione mai entrato nel circuito immobiliare. L'articolo 3 dispone la suddetta esenzione intervenendo sull'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in materia di Imposta Municipale Propria (IMU), mentre l'articolo 4 introduce la medesima esenzione modificando i commi 641 e 671 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147 in materia di TARI e TASI. All'articolo 5 si dispone circa la necessaria copertura finanziaria e all'articolo 6 è disciplinata l'entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

(Finalità)

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di edilizia e di urbanistica, nonché dalle norme tecniche per le costruzioni, anche in zona sismica, e dalle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, la presente legge, anche al fine di dare impulso all'imprenditoria del settore edilizio e al relativo indotto, agevolando lo sblocco dei capitali investiti, il soddisfacimento della domanda di abitazioni, nonché una gestione del suolo che assicuri il risparmio delle risorse ambientali ed energetiche, è volta a promuovere l'utilizzo del patrimonio edilizio di recente costruzione e mai entrato nel mercato immobiliare.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, per immobili di recente costruzione mai entrati nel mercato immobiliare si intendono tutti gli edifici che rispondono ad uno o più dei seguenti requisiti:

a) immobili costruiti per il mercato della vendita;

b) immobili di proprietà del costruttore che li ha commissionati o realizzati direttamente, mai locati o utilizzati;

c) immobili edificati in forza di concessioni edilizie rilasciate tra il 2004 e il 2011;

d) immobili acquistati con atto notarile da persone fisiche o giuridiche direttamente dal committente costruttore entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero per i quali entro il medesimo termine sia intervenuta la dichiarazione della fine dei lavori prima dell'atto definitivo di compravendita, purché conformi ai titoli abilitativi rilasciati dalle amministrazioni comunali.

Art. 3

(Modifica all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Per le sole unità immobiliari ricadenti nella tipologia degli immobili di recente costruzione mai entrati nel mercato immobiliare, l'imposta municipale propria non è dovuta dai proprietari, siano essi persone fisiche o giuridiche, per un periodo di quindici anni a far data dall'atto definitivo di trasferimento della proprietà del bene”.

Art. 4

(Modifiche ai commi 641 e 671 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 641 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Per i soli beni immobili ricadenti nella tipologia degli immobili di recente costruzione mai entrati nel mercato immobiliare, la TARI non è dovuta dal possessore, sia esso persona fisica o giuridica, per un periodo di quindici anni a far data dall'atto definitivo di trasferimento della proprietà del bene. Restano ferme le disposizioni relative al pagamento della TARI da parte del detentore, di cui ai commi seguenti”.

b) al comma 671 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Per i soli beni immobili ricadenti nella tipologia degli immobili di recente costruzione mai entrati nel mercato immobiliare, la TASI non è dovuta dal possessore, sia esso persona fisica o giuridica, per un periodo di quindici anni a far data dall'atto definitivo di trasferimento della proprietà del bene. Restano ferme le disposizioni relative al pagamento della TASI da parte del detentore, di cui ai commi seguenti”.

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 2.300 milioni di euro per l’anno 2015 e in 2.600 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, si provvede ai sensi del comma 2.

2. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, già previsti dall’allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l’esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell’ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 2.300 milioni di euro per l’anno 2015 e a 2.600 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016. Con uno o più regolamenti del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l’attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Sen. Antonio Razzi
Segretario Commissione Esteri
Piazza delle Cinque Lune, 113
00186 Roma
Tel.+39 06/67063227-+39 06/67064227- Fax + 39 06/67066227
E-mail: antonio.razzi@senato.it

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