Roma, 14 gennaio 2015. Il senatore di Forza Italia, Antonio Razzi, eletto all'estero per le due precedenti legislature, ha presentato un emendamento per quanto riguarda la legge 27 dicembre 2001, n. 459 sul voto all'estero. L'obiettivo è quello di porre fine ai brogli che hanno caratterizzato negli anni l'esercizio di voto per i connazionali residenti all'estero. Si stabilisce che ciascun seggio elettorale è competente per lo spoglio dei voti provenienti da un'unica ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero” e che ” i candidati devono essere cittadini italiani residenti all'estero nella relativa ripartizione da almeno 3 anni.
AS 1385
EMENDAMENTO
ARTICOLO 3
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
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1. Alla Legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, il comma 2 è soppresso; b) all'articolo 2, comma 1, le parole “alle modalità di voto per corrispondenza e” sono soppresse; c) all'articolo 6, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis. L'esercizio del diritto di voto è esercitato dagli aventi diritto presso ogni sede consolare o diplomatica e, nelle città con un numero di votanti non inferiore a 3.000 prive di sede consolare, presso strutture appositamente individuate ed autorizzate dal Ministero degli Affari Esteri e dal Ministero dell'Interno.”; d) all'articolo 8, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) i candidati devono essere cittadini italiani residenti all'estero nella relativa ripartizione da almeno 3 anni;”; e) all'articolo 12, i commi da 2 a 8 sono soppressi; f) all'articolo 13 le seguenti parole sono soppresse: “inviati dagli elettori. Ciascun seggio elettorale è competente per lo spoglio dei voti provenienti da un'unica ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.”; g) all'articolo 14, i commi da 2 a 5 sono soppressi; h) all'articolo 18, comma 1 il secondo periodo è soppresso; i) all'articolo 18, il comma 2 è soppresso; l) all'articolo 19, comma 1, la lettera a) è soppressa; m) all'articolo 19, il comma 3 è soppresso.
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 2, le parole “e sulle modalità di voto per corrispondenza previste dalla legge” sono soppresse; b) all'articolo 8, il comma 1 è soppresso; c) all'articolo 8, comma 8, le parole “e le modalità di voto per corrispondenza” sono soppresse; d) all'articolo 9, il comma 5 è soppresso; e) all'articolo 12, comma 1, le parole “L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero cancella dalle liste i nomi dei candidati che non sono residenti ed elettori nella relativa ripartizione.” sono sostituite dalle seguenti:” “L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero cancella dalle liste i nomi dei candidati che non sono residenti nella relativa ripartizione da almeno 3 anni.”; b) all'articolo 14, i commi 3, 4, 5 e 6 sono soppressi; c) all'articolo 16, al comma 1, le parole “per corrispondenza di cui alla legge,” sono soppresse e al comma 3 sono soppresse le parole “Essi ricevono dall'ufficio consolare il plico previsto dall'articolo 12, commi 3 e 4, della legge, ai fini dell'esercizio del voto per corrispondenza.”; d) all'articolo 17, il comma 1, è sostituito dal seguente: “1. I cittadini che per qualsiasi motivo siano stati omessi dall'elenco dei residenti all'estero aventi diritto al voto comunicato dal Ministero dell'interno al Ministero degli affari esteri e da questo agli uffici consolari, di cui all'articolo 5, comma 8, e che si presentano entro l'undicesimo giorno antecedente la data delle votazioni all'ufficio consolare chiedendo di esprimere il voto sono ammessi al voto se dimostrano di essere iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o se la loro iscrizione o aggiornamento della posizione AIRE sia stata chiesta dall'ufficio consolare entro il 31 dicembre dell'anno precedente.”; e) all'articolo 18, sopprimere il comma 2; f) all'articolo 19, comma 2, le parole “cinquemila elettori” sono sostituite con “tremila elettori”.
Antonio RAZZI Sen. Antonio Razzi Segretario Commissione Esteri Piazza delle Cinque Lune, 113 00186 Roma Tel.+39 06/67063227-+39 06/67064227- Fax + 39 06/67066227 E-mail: antonio.razzi@senato.it