I contratti di convivenza

In Italia le “famiglie di fatto” tra il 2010 e il 2011 erano 972.000. Con questa espressione si designa un rapporto di convivenza basato su vincoli affettivi,ma non fondato sul matrimonio.
La politica fatica a stare dietro ai temi sociali infatti in Parlamento il dibattito è ancora fermo intorno alla necessità di riconoscere legalmente i diritti alle unioni di fatto.
Va precisato che la famiglia di fatto gode di riconoscimento e tutela costituzionale e precisamente tale fattispecie rientra nella sfera di applicazione dell’articolo 2 della nostra Carta fondamentale che statuisce “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo,sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
Due sono gli elementi che la connotano:l’affectio e la stabilità e durevolezza della convivenza.
L’affectio consiste nella partecipazione di ciascun convivente alla vita dell’altro mentre il secondo requisito si sostanzia nell’assunzione di un impegno serio e duraturo,che presuppone una tendenziale fedeltà tra i partners.
Alle famiglie di fatto non sono applicabili gran parte delle norme riguardanti i rapporti tra coniugi contemplate dal codice civile e dalle leggi speciali.
I contratti di convivenza servono a sopperire alle attuali carenze di tutela verso i rapporti di fatto,prevedendo forme convenzionali di protezione reciproca.
Questi contratti possono essere stipulati in qualsiasi momento della vita di coppia,anche per regolare aspetti e questioni del passato,e possono essere registrati,così da assicurare ai conviventi una forma di tutela riconosciuta dall’ordinamento giuridico.
In forza di tali convenzioni è possibile disciplinare la ripartizione dei costi della vita della coppia di fatto,il regime degli acquisti compiuti nel corso della convivenza o precedentemente ed infine le conseguenze economiche della rottura del rapporto.
La Cassazione ha riconosciuto la validità dei contratti attributivi di diritti patrimoniali conclusi tra i partners.
La giurisprudenza è concorde nel ritenere che questi contratti altro non siano che accordi dai quali si producono effetti patrimoniali.
La sottoscrizione di questi accordi si rivela efficace con riguardo alla destinazione della casa familiare in mancanza di figli.
I costi dipendono da quello che in concreto viene regolato dal contratto.
Possono essere stipulati in tutti gli studi notarili. Per la stipula vanno presentati i documenti di identità,i certificati che comprovano lo stato civile dei conviventi(stato libero,separazione legale,divorzio) e gli eventuali accordi e/o pronunce di separazione o divorzio che abbiano precedentemente interessato uno o anche entrambi i partner,dai quali potrebbero derivare obblighi e statuizioni tali da poter incidere sul contenuto dello stipulando contratto di convivenza.

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