Terapia Di Bella e libertà  di cura. Un altra ordinanza che ha ordinato la distribuzione gratuita del multitrattamento. Anche il Giudice del Lavoro del Tribunale di Brindisi accoglie il ricorso d’urgenza di un’ammalata

Una nuova significativa decisione del Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro, del 14.04.2014 ha prescritto all'ASL di Brindisi di autorizzare la somministrazione gratuita a suo carico del multi trattamento noto come “Terapia di Bella”.

Il magistrato del tribunale salentino, dottoressa Maria Cristina Maffei, aderendo all'orientamento secondo cui l'articolo 32 della costituzione che tutela il diritto alla salute ha immediata efficacia precettiva, ha dichiaratamente “posto a carico del Servizio Sanitario Nazionale l'onere economico necessario a permettere la somministrazione di farmaci facenti parte del MDB se questi, nel concreto, risultino terapeuticamente efficaci e insostituibili stante l'inutilità del trattamento autorizzato e garantito dal CUP“.

Nella fattispecie, il giudice del lavoro in una causa introdotta su ricorso redatto dall'avvocato Carlo Madaro ha, infatti, ritenuto documentata anche attraverso una Consulenza Tecnica di Parte prodotta in atti, l’efficacia dei farmaci e dell’intera terapia producendo un miglioramento della patologia tumorale su una paziente affetta da una grave patologia tumorale, mentre la terapia ufficialmente riconosciuta è risultata essere stata inefficacie ed anzi l'obiezione sollevata dall'Asl – “secondo cui esiste nella specie alternativa terapeutica consistente nell'intervento chirurgico – non persuade” per gli ulteriori effetti demolitivi che porterebbe nella paziente già sottoposta a “interventi demolitivi” nè persuade l'altra obiezione secondo cui l'istante potrebbe curarsi con altri farmaci, ritenuti “inappropriati sia in prevenzione sia in terapia causale“.

Ancora una volta, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, associazione che da anni si batte anche per la tutela dei diritti dei malati, non possiamo che plaudere a quest'altra decisione che nei fatti si oppone all'accanimento terapeutico determinabile nelle terapie cosiddette tradizionali e palesatesi quali inefficaci nel caso di specie, rispetto alla “soggettività utilità del ricorso al MDB“.

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