Interrogazione a risposta orale
Interrogazione ai Ministri dell’Interno e degli affari esteri,
Per sapere, premesso che:
la legge n. 483/94, recependo la direttiva n. 93/109/CE del 6 dicembre 1993, ha disciplinato l'elettorato attivo e passivo alle elezioni del Parla- mento europeo per i cittadini dell'Unione europea residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza;
ai sensi della suddetta normativa, i cittadini dell’Unione residenti in Italia per poter esercitare il diritto di voto per i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia devono presentare al sindaco del comune di residenza, una specifica domanda di iscrizione nell’apposita lista aggiunta, istituita presso lo stesso comune per il voto alle elezioni europee;
la circolare del Ministero dell’Interno n. 3/2014 avente ad oggetto “esercizio del diritto di voto per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia da parte dei cittadini dell’Unione europea residenti in Italia”, ha disciplinato le dinamiche di iscrizione alla lista di cui in premessa ed i termini di presentazione della stessa;
la suddetta circolare invitava, tra le altre cose, i sindaci a promuovere ogni opportuna attività, a livello locale, diretta a “pubblicizzare al massimo la facoltà per i cittadini dell’Unione di votare nel comune di residenza per i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia”;
la circolare evidenzia, tra le altre cose, che per aderire ad analoga raccomandazione rivolta agli Stati membri dalla Commissione europea, i singoli comuni avrebbero dovuto inviare lettere personali a tutti i cittadini dell’Unione residenti nel comune, contenenti le procedure di esercizio del diritto di voto, tradotte in quattro lingue e corredate del modello di domanda già debitamente tradotto e distinto per gli Stati che hanno fatto pervenire al Ministero in indirizzo la relativa traduzione;
risulta agli interroganti che sono molti i comuni che non hanno uniformato le procedure in materia di esercizio di voto della categoria suindicata, a quanto indicato dalla Circolare 3/2014;
nello specifico risultano non essere state trasmesse dai Comuni le lettere con debita traduzione, in violazione di quanto sancito dalla circolare, pertanto risulta all’interrogante che il numero dei cittadini europei che ha formulato la richiesta di iscrizione alla lista elettorale aggiunta risulta essere piuttosto esiguo;
considerando che i termini per la presentazione delle domande di iscrizione alle liste, propedeutiche all’esercizio del diritto di voto nel Paese di residenza, sono scaduti in data 20/02/2014 i cittadini europei che non erano stati informati, con apposite lettere tradotte, attualmente non hanno la possibilità di esercitare il loro legittimo diritto di voto;
quanto evidenziato in premessa compromette il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza, previsto dall'articolo 8 B, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea, nonché una violazione del principio di non discriminazione fra cittadini per origine e altri cittadini ed una violazione del diritto di libera circolazione e di soggiorno, sancito dall'articolo 8 A dello stesso trattato:
se si è a conoscenza di quanto evidenziato in premessa;
se si intende prevedere una procedura di emergenza che, derogando a quanto sancito dalla normativa in materia, consenta ai cittadini europei residenti in Italia che non hanno ricevuto apposita documentazione dal Comune di residenza ma che intendono comunque richiedere l’iscrizione alla lista elettorale del comune, di poter esercitare il diritto di voto alle prossimi consultazioni europee.