Il Decreto del Fare, com'è ormai noto ai più, ha introdotto dopo le modifiche apportate all’articolo 202 del Codice della Strada, convertito dalla legge 98/2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 194/13, la facoltà della possibilità del pagamento in misura ridotta del 30 % delle sanzioni pecuniarie. Ovviamente il termine decorre dal giorno dopo la contestazione se immediata, o da quello della notificazione del verbale in caso di differimento della stessa.É però una circolare del Ministero degli Interni ad illustrare alcuni punti ancora non completamente chiariti. Insomma, una sorta di vademecum per agenti accertatori e enti, ma che per Giovanni D’Agata presidente e fondatore dello “Sportello dei Diritti” offre importanti spunti anche agli automobilisti ed utenti della strada ai fini di una maggiore conoscenza di come comportarsi in caso di verbale, oltreché per contestare le multe che non presentano i requisiti indicati.Come ripetuto, la modifica al codice consente al trasgressore e all’obbligato in solido il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di circa un terzo se il versamento risulta effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, invece che nei canonici sessanta giorni. L'agente accertatore ha l'obbligo di avvertire il trasgressore in sede di contestazione e comunque informare gli interessati, compreso l’obbligato in solido, tramite il verbale notificato in caso di impossibilità di contestazione immediata.Al momento della riscossione della somma nella misura del 30 %, sottolinea il Ministero, l’operatore dell’ufficio verbali deve controllare la presenza dei dati della contestazione nel sistema informatico della sezione della Polizia stradale, in base alla copia dell’atto esibito dal cittadino, e poi procedere alla verifica del rispetto del termine di cinque giorni dalla contestazione o, se più favorevole, dalla notificazione del verbale. Il termine, ricorda la circolare, decorre dal giorno successivo la contestazione su strada: per il verbale redatto il giorno 21 del mese, ad esempio, il termine utile di pagamento è il giorno 26. E se tale termine cade in un giorno festivo slitta a quello feriale successivo. In caso di pagamento su strada, inoltre, gli agenti non possono servirsi del Pos: solo contanti, quindi. Si ricorda, inoltre, che la riduzione non si applica alle violazioni per le quali è prevista per la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida o della confisca del veicolo e per le infrazioni ove non è ammesso il pagamento in misura ridotta, oltre che per quelle sì connesse alla circolazione stradale, ma la cui disciplina non è riferita al codice della strada, salvo che nelle relative norme non vi sia un rinvio ad hoc al Cds.