DL energia

Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 4 GIUGNO 2013, N. 63
All’articolo 1, comma 1, capoverso Art. 1, comma 2:
dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
«b-bis) determinare i criteri generali per la certificazione della prestazione
energetica degli edifici e per il trasferimento delle relative informazioni in
sede di compravendita e locazione;
b-ter) effettuare le ispezioni periodiche degli impianti per la
climatizzazione invernale ed estiva al fine di ridurre il consumo energetico e
le emissioni di biossido di carbonio»;
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) coniugare le opportunità offerte dagli obiettivi di efficienza energetica
con lo sviluppo di materiali, di tecniche di costruzione, di apparecchiature e
di tecnologie sostenibili nel settore delle costruzioni e con l’occupazione»;
dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti:
«h-bis) assicurare l’attuazione e la vigilanza sulle norme in materia di
prestazione energetica degli edifici, anche attraverso la raccolta e l’
elaborazione di informazioni e dati;
h-ter) promuovere l’uso razionale dell’energia anche attraverso l’informazione
e la sensibilizzazione degli utenti finali».
All’articolo 2:
al comma 1 è premesso il seguente:
«01. Al comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
“c) ‘prestazione energetica di un edificio’: quantità annua di energia
primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per
soddisfare, con un uso standard dell’immobile, i vari bisogni energetici dell’
edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell’acqua
calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l’
illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili. Tale quantità viene
espressa da uno o più descrittori che tengono conto del livello di isolamento
dell’edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli
impianti tecnici. La prestazone energetica può essere espressa in energia
primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle precedenti”»;
al comma 1:
al capoverso lettera l-quater) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011»;
al capoverso lettera l-quinquies), le parole: «”confine del sistema (o
energetico dell’edificio)”» sono sostituite dalle seguenti: «”confine del
sistema” o “confine energetico dell’edificio”»;
al capoverso lettera l-octies), le parole: «prodotta all’interno del confine
di sistema (in situ)» sono sostituite dalle seguenti: «prodotta in situ»;
al capoverso lettera l-novies), le parole: «”edificio di riferimento o target»
sono sostituite dalle seguenti: «”edificio di riferimento” o “target»;
il capoverso lettera l-vicies bis) è soppresso;
al capoverso lettera l-vicies ter), le parole: «alla lettera l-vicies bis)»
sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera l-vicies quater)»;
al capoverso lettera l-vicies quater), le parole: «a titolo esemplificativo
e non esaustivo,» sono sostituite dalle seguenti: «e consistono, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, nel»;
al capoverso lettera l-vicies quinquies), le parole: «”sistema di
climatizzazione estiva, impianto» sono sostituite dalle seguenti: «”sistema di
climatizzazione estiva” o “impianto»;
al capoverso lettera l-vicies sexies), le parole: «dedicato a uno» sono
sostituite dalle seguenti: «dedicato a un servizio energetico»;
è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
«l-tricies) “impianto termico”: impianto tecnologico destinato ai servizi di
climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di
acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato,
comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del
calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli
impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono
considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di
riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono
tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze
nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità
immobiliare è maggiore o uguale a 10 kW. Non sono considerati impianti termici
i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al
servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Nell’allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il
punto 14 è sostituito dal seguente:
“14. fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale è
la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno,
per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto”».
All’articolo 3, comma 1, lettera d), dopo il capoverso 3-bis è inserito il
seguente:
«3-bis.1. Gli edifici di cui al comma 3, lettera a), sono esclusi dall’
applicazione del presente decreto ai sensi del comma 3-bis, solo nel caso in
cui il rispetto della prescrizione implichi un’alterazione sostanziale del loro
carattere e aspetto con particolare riferimento ai profili storici e artistici,
ovvero non sia conforme alla natura del vincolo a giudizio dell’autorità
preposta».
All’articolo 4, comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, dopo le parole: «Con uno
o più decreti del Presidente della Repubblica» sono inserite le seguenti: «ai
sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,» ed è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con gli stessi decreti, sono
individuate modalità di progettazione, installazione e manutenzione di sistemi
di controllo attivo, come i sistemi di automazione, controllo e monitoraggio,
finalizzati al risparmio energetico».
All’articolo 5, comma 1:
al capoverso Art. 4-bis:
al comma 2, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2014» e le parole: «con il parere della Conferenza unificata» sono
sostituite dalle seguenti: «sentita la Conferenza unificata»;
al comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) l’individuazione, sulla base dell’analisi costi-benefici sul costo di vita
economico, di casi specifici per i quali non si applica quanto disposto al
comma 1»;
al capoverso Art. 4-ter:
al comma 2, dopo le parole: «edilizia pubblica» sono inserite le seguenti: «,
ivi inclusa l’attestazione della prestazione energetica dell’intervento
successiva a tale realizzazione, entro i limiti delle risorse del fondo
stesso»;
al comma 3, dopo le parole: «del rendimento energetico dell’edificio,» sono
inserite le seguenti: «analogo al contratto di rendimento energetico europeo
EPC,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, recante disposizioni in
materia di incentivazione della produzione di energia termica da fonti
rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio
2013»;
al comma 4, le parole: «30 aprile 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2013».
All’articolo 6, comma 1, capoverso Art. 6:
al comma 1, le parole da: «L’attestato» fino a: «è rilasciato» sono sostituite
dalle seguenti: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, l’attestato di prestazione energetica degli edifici è rilasciato»
e le parole: «al termine dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: «prima del
rilascio del certificato di agibilità»;
al comma 2, nel primo periodo, dopo la parola: «vendita» sono inserite le
seguenti: «, di trasferimento di immobili a titolo gratuito» e, nell’ultimo
periodo, le parole: «congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori» sono
sostituite dalle seguenti: «entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio
del certificato di agibilità»;
al comma 3, dopo la parola: «vendita» sono inserite le seguenti: «, negli atti
di trasferimento di immobili a titolo gratuito»;
al comma 5, secondo periodo, le parole da: «dal decreto» fino alla fine del
periodo sono sostituite dalle seguenti: «dai regolamenti di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente
della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75»;
al comma 6, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti:
«centottanta giorni»;
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Il fondo di garanzia di cui all’articolo 22, comma 4, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è utilizzato entro i limiti delle risorse del
fondo stesso anche per la copertura delle spese relative alla certificazione
energetica e agli adeguamenti»;
al comma 8, le parole: «l’indice di prestazione energetica dell’involucro
edilizio e globale» sono sostituite dalle seguenti: «gli indici di prestazione
energetica dell’involucro e globale»;
al comma 11, le parole: «rilascio della prestazione energetica» sono
sostituite dalle seguenti: «rilascio dell’attestato di prestazione energetica»
e le parole: «sistema di attestazione energetica» sono sostituite dalle
seguenti: «sistema di certificazione energetica»;
al comma 12, alinea, le parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153»
sono sostituite dalle seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158».
All’articolo 7:
al comma 1, capoverso 1, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, o alla domanda di concessione edilizia»; al secondo periodo, la
parola: «mera» è soppressa e le parole da: «decreto 22 gennaio 2008» fino alla
fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui al decreto
del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37» e, nell’ultimo
periodo, le parole: «applicazione della norma predetta» sono sostituite dalle
seguenti: «applicazione del predetto articolo 26, comma 7»;
al comma 2, alinea, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le seguenti: «del
citato articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005».
All’articolo 8, comma 1:
alla lettera a), capoverso lettera c), dopo le parole: «alle regioni» sono
inserite le seguenti: «e alle province autonome» e sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, avvalendosi del sistema informativo di cui all’articolo 4,
comma 1-bis»;
dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) al comma 3-bis, le parole: “Ai sensi dell’articolo 1, comma 3,” sono
soppresse»;
alla lettera b), capoverso 5-ter, le parole: «le regioni possono provvedere o
prendere provvedimenti migliorativi» sono sostituite dalle seguenti: «le
regioni e le province autonome possono adottare provvedimenti migliorativi»;
alla lettera b), capoverso 5-sexies, nell’alinea, le parole: «con il Ministero
per la pubblica amministrazione e la semplificazione» sono sostituite dalle
seguenti: «con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri»;
alla lettera b), capoverso 5-sexies, nella lettera d), le parole: «Piano
nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Piano d’azione».
All’articolo 10, comma 1, capoverso Art. 14, la parola: «provvede» è
sostituita dalle seguenti: «si provvede».
All’articolo 12, comma 1, capoverso Art. 15:
al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «L’ente locale e la regione» sono
inserite le seguenti: «o la provincia autonoma»;
al comma 4, le parole: «contestualmente alla dichiarazione di fine lavori»
sono sostituite dalle seguenti: «prima del rilascio del certificato di
agibilità».
Dopo l’articolo 13 è inserito il seguente:
«Art. 13-bis. – (Modifica dell’articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192). – 1. L’articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, è sostituito dal seguente:
“Art. 17. – (Clausola di cedevolezza). – 1. In relazione a quanto disposto
dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni di cui al
presente decreto si applicano alle regioni e alle province autonome che non
abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/UE fino alla
data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna
regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni
e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento europeo e dei princìpi fondamentali desumibili dal presente
decreto. Sono fatte salve, in ogni caso, le norme di attuazione delle regioni e
delle province autonome che, alla data di entrata in vigore della normativa
statale di attuazione, abbiano già provveduto al recepimento”».
All’articolo 14, comma 1, le parole da: «, con l’esclusione delle spese» fino
alla fine del comma sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Ai maggiori oneri, pari a 0,2 milioni di euro per l’anno 2014, a 2,2 milioni
di euro per l’anno 2015 e a 1,4 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2024,
si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui
all’articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico».
All’articolo 15, comma 1, dopo le parole: «la realizzazione di interventi per
il miglioramento» sono inserite le seguenti: «, l’adeguamento antisismico».
Dopo l’articolo 15 è inserito il seguente:
«Art. 15-bis. — (Banca dati degli incentivi in materia di efficienza
energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili). — 1. Al fine di
monitorare l’andamento, e i relativi costi, delle attività connesse ai settori
dell’efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili,
nonché di prevenire eventuali fenomeni fraudolenti nella richiesta di
riconoscimento dei diversi meccanismi incentivanti previsti dalle singole
normative di settore, è istituita presso il Gestore dei servizi energetici S.p.
A. (GSE) una banca dati nazionale in cui confluiscono i flussi di dati
relativi ai soggetti beneficiari degli incentivi erogati dal GSE e quelli acquisiti da
altre amministrazioni pubbliche autorizzate ad erogare incentivi o sostegni
finanziari per attività connesse ai settori dell’efficienza energetica e della
produzione di energia da fonti rinnovabili.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti
il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la
Conferenza unificata, individua, con apposito decreto, le modalità di gestione
dei flussi informativi della banca dati di cui al comma 1, oltre alle opportune
forme di collaborazione e raccordo tra le amministrazioni interessate e il GSE,
per assicurare un celere e compiuto afflusso per via telematica dai dati in
proprio possesso alla banca dati stessa, in modo da riscontrare eventuali
anomalie.
3. All’attuazione del presente articolo, dal quale non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si provvede nell’ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».
All’articolo 16, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì
riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo
ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate e
sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l’acquisto
di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché
A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta
energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in
dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo
non superiore a 10.000 euro».
Dopo l’articolo 17 è inserito il seguente:
«Art. 17-bis. – (Requisiti degli impianti termici). — 1. Con decorrenza 31
agosto 2013, il comma 9 dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni,
è sostituito dai seguenti:
“9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono
essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei
prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota
prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.
9-bis. È possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:
a) si procede, anche nell’ambito di una riqualificazione energetica dell’
impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che
risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con
scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
b) l’adempimento dell’obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con
norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento, adottate a livello
nazionale, regionale o comunale;
c) il progettista attesta e assevera l’impossibilità tecnica a realizzare lo
sbocco sopra il colmo del tetto.
9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis è obbligatorio installare generatori di
calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni,
appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e
UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente
norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni.
9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai
commi 9, 9-bis e 9-ter”».
All’articolo 18:
al comma 1, le parole da: «sono abrogati» fino a: «allegato A» sono sostituite
dalle seguenti: «sono abrogati gli articoli 2, comma 1, lettere d), e) ed f), 5
e 12, i punti 2, 11, 12, 18, 22 e 56 dell’Allegato A»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Al punto 4 dell’Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, le parole: “soggetti di cui all’art. 4, comma 1, lettera c)” sono
sostituite dalle seguenti: “soggetti di cui all’articolo 4, comma 1-bis”».
All’articolo 20, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 121), le parole:
“somministrazioni di alimenti e bevande; prestazioni” sono sostituite dalle
seguenti: “somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate anche mediante
distributori automatici; prestazioni”»

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