La vittoria di Pirro dei detrattori della mediazione

Negli ultimi giorni si sono succedute notizie frenetiche e falsiscoop sul comunicato stampa della Consulta, che ha rilevato “uneccesso di delega” del comma 1 art 5 del D. Lsg 28/2010, il quale”obbliga” i cittadini ad esperire per alcune materie il tentativo dimediazione, causa improcedibilita’ al giudizio ordinario (ricordiamoche la norma restera’ in vigore fino alla data della pubblicazionesulla G.U della delibera della Consulta). “E’ una vittoria di Pirro – dice Pecoraro, presidentedell’associazione nazionale per l’arbitrato e la conciliazione -perche’ per raggiungere questa vittoria e’ stato pagato un prezzocosi’ alto da rendere quasi inutile se non dannosa la battagliafatta”. L’esultanza di tanti (che rasenta il ridicolo per chi è mestro deldiritto) per la delibera della Consulta puo’ essere facilmentesmorzata dalla disamina degli atti processuali e del comunicatostampa della Consulta stessa. Il 23 e il 24 ottobre scorsi dalla stessa Corte e dagli stessiMagistrati sono state tenute due udienze: nella prima udienzapubblica si e’ discusso se dichiarare l’incostituzionalita’ degliart. 3, 24 e 102 della Costituzione; nella seconda, svolta in Cameradi Consiglio, si e’ discusso invece “dell’eccesso di delega”. E’ a conclusione di questa seconda udienza che e’ stato emanato ilcomunicato stampa. Per cui non si e’ trattato, come molti affermano,di una svista, ma di una chiara posizione dei Giudici costituzionali”sull’eccesso di delega” e non sulla incostituzionalita’ dell’interalegge 28/2010″. “Il dato importante – afferma Pecoraro – e’ che nella prima udienza,quella cioe’ relativa al ricorso per l’incostituzionalita’ degliarticoli 3, 24 e 102 sono state rigettate le motivazioni degli ordiniprofessionali. Non solo. Sempre piu’ fermo e’ il mio convincimento che la Consultanel riconoscere una netta separazione tra obbligatorieta’ dellamediazione ed eccesso di delega abbia posto un punto fermo: lamediazione e’ l’unica medicina idonea a deflazionare i procedimentia venire e pendenti. Questa e’ una ulteriore fonte giurisprudenziale che arricchisce ilnovero delle sentenze in tema di obbligatorieta’ della conciliazione,ormai tutte a favore del concetto europeo del libero esercizio dellasovrana volonta’ dei cittadini di cui all’art. 111 della Costituzione(giusto processo). I mediatori per principio deontologico sono portati a mediare. Secontinua questa degrinatoria campagna di stampa contro la mediazionenon vorremmo essere costretti a presentare noi un ricorso control’incostituzionalità della norma che prevede nella riforma forensel’obbligatorieta’ dell’assistenza degli avvocati per quanto riguardagli arbitrati e la mediazione. “Queste si’ che sono norme contro icittadini e contro la Costituzione”. “Si dice – conclude Pecoraro – che e’ stata creata una lobby degliorganismi di mediazione. Condivido pienamente. Basta, infatti,scorrere l’elenco degli organismi di mediazione iscritti nel registrotenuto presso il Ministero di Gustizia per rendersi conto che lamaggior parte di questa lobby è costituta da organismi pubblici.Se poi teniamo conto che in molti organismi privati figuranoiscritti tanti mediatori facenti parte di organismi pubblici è facileintuire che c’è una categoria che combatte contro se stessa e controi propri iscritti”. Non è un caso se “casta” e “lobby ” sono figliappartenenti alla stessa madre. Ufficio stampa AIANNO

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