Aborto: il sanitario deve risarcire madre, padre, fratelli e bambino nato con una malformazione

Una sentenza innovativa la n. 16754 resa in data odierna dalla SupremaCorte che di fatto rafforza il «diritto di aborto» quella portataall’attenzione da Giovanni D’Agata, fondatore dello “Sportello deiDiritti”. Secondo la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, infatti,hanno diritto al risarcimento in conseguenza degli esami cliniciinadeguati durante la gravidanza non solo la madre, ma anche tutta lafamiglia e il bambino nato con una malformazione. Nella fattispecie, i giudici del Palazzaccio hanno accolto il ricorsodella madre di una bambina nata con la sindrome di Down, della piccolastessa, del padre e degli altri fratelli. La forza innovativa dell’importante sentenza sta nel fatto che per laprima volta i giudici di legittimità hanno esteso il diritto alrisarcimento del danno per violazione del diritto di aborto a tutta lafamiglia, e quindi anche nei confronti del figlio nato con lapatologia invalidante. In particolare, affermano testualmente gli ermellini: «laresponsabilità sanitaria per omessa diagnosi di malformazioni fetali econseguente nascita indesiderata va estesa, oltre che nei confrontidella madre nella qualità di parte contrattuale (ovvero di un rapportoda contatto sociale qualificato), anche al padre e prima ancora allastregua dello stesso principio di diritto posto a presidio delriconoscimento di un diritto risarcitorio autonomo in capo al padrestesso, ai fratelli e alle sorelle del neonato, che rientrano a pienotitolo tra i soggetti protetti dal rapporto intercorrente tra ilmedico e la gestante, nei cui confronti la prestazione e dovuta”. È un dato di fatto che anche il padre ed i fratelli subiscano un gravedanno per il mancato esercizio del diritto di aborto. Danni cheperdurano sia per tutta l’esistenza dei genitori che devono dedicaremaggiori cure al neonato disabile sia dopo che passano a miglior vita. I supremi giudici sulla scorta di alcuni assunti della nota sentenzadella Corte Europea dei diritti umani di Strasburgo del 28 agosto cheha censurato parzialmente la legge “40” sulla procreazione assistita,hanno statuito un nuovo principio al fine di affermare larisarcibilità dei danni al nascituro considerato dal nostroordinamento come non ancora soggetto di diritto, rilevando che «lapropagazione intersoggettiva dell'illecito legittima un soggetto didiritto, quale il neonato, per il tramite del suo legalerappresentante, ad agire il giudizio per il risarcimento di un dannoche si assume in ipotesi ingiusto (tuttora impregiudicata la questionedel nesso causale e dell'ingiustizia del danno lamentato comerisarcibile in via autonoma dal neonato)». Per farla breve, la protezione di colui che deve nascere nonscaturisce in via assoluta dalla sua istituzione a soggetto didiritto, oppure per mezzo della negazione di diritti del tuttoimmaginari, come quello a «non nascere se non sano».

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