Commette reato di falso chi parcheggia l’auto esponendo sul parabrezzala fotocopia di un permesso per invalidi.

Solo il falso grossolano nonè punibile nel caso in cui non sia immediatamente riconoscibile Tempi duri per i “furbetti” dei parcheggi. L’odiosa prassi di chifalsifica o fotocopia il permesso per la sosta dei disabili perparcheggiare la propria auto negli spazi a pagamento è stata infatticensurata dalla quinta sezione penale della Suprema Corte. A sottolinearlo è Giovanni D'Agata, fondatore dello “Sportello deiDiritti” che porta in evidenza la recentissima sentenza 33214 del 23agosto 2012 che ha stabilito rientra nell’ipotesi del reato di “falsoin autorizzazione amministrativa” chi falsifica a regola d’arte iltagliando di parcheggio invalidi stabilendo che ai fini della prova èrilevante l’accertamento del falso da parte di una personaqualificata. Sulla scia di altri precedenti, la Cassazione ha ribadito che integrail reato di falsità materiale del privato in autorizzazioneamministrativa di cui agli articoli 477 e 482 del codice penale lariproduzione fotostatica del permesso di parcheggio, a nulla rilevandol’assenza dell’attestazione di autenticità, la quale non incide sullarilevanza penale del falso se il documento abbia l’apparenza e siautilizzato come originale; a tal proposito dev’essere considerataanche la notevole sofisticazione raggiunta dai macchinari utilizzati,capaci di eseguire copie fedeli all’originale, come tali idonee aconsentire un uso atto a trarre in inganno la pubblica fede. I giudici del Palazzaccio hanno inoltre rilevato che «il falsogrossolano non punibile è soltanto quello facilmente riconoscibile”ictu oculi” anche da persone del tutto sprovvedute, mentre non è talequello che richieda una certa attenzione per il riconoscimento dellafalsificazione». Nel caso di specie, i giudici di piazza Cavour hanno rigettato ilricorso di un automobilista per il quale la falsità del permesso erastata accertata da persona qualificata dopo un attento esame che avevaevidenziato la non rifrangenza di un bollino apposto sull’atto,elemento certamente rilevante ma non immediatamente percepibile dachiunque.

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