QT SU IMU ESTERO

Al Ministro dell'economia e delle finanze.
– Per sapere – premesso che:

l'articolo 1, comma 4-ter, del decreto-legge del 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, ha previsto che per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si consideri direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, prevedendo per questa esclusivamente l'applicazione della detrazioni dell'imposta ICI, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 del decreto legislativo n. 504 del 1992;

l'Agenzia delle entrate ha ritenuto in via interpretativa di escludere dall'ambito di applicazione dell'esenzione dal pagamento dell'ICI prevista dal decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, non applicando quanto previsto dalla legge n. 75 del 1993;

sulla base delle evidenze normative citate, sebbene l'abitazione dei connazionali residenti oltre confine sia stata configurata come «abitazione-principale» ai fini del riconoscimento delle opportune detrazioni previste dal decreto legislativo n. 504 del 1992, non è stata considerata «abitazione principale» ai fini del riconoscimento dell'esenzione dall'imposta, legittimando di fatto un paradosso normativo;

ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, della legge 22 dicembre 2011 n. 214 è stata prevista l'istituzione dell'imposta municipale propria, (IMU) anticipandola, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;

al comma 10 dell'articolo 13 del suindicato provvedimento viene riconosciuta una detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo non fornendo altresì alcun tipo di specifica in merito alle potenziali detrazioni sull'imposta municipale per gli immobili di proprietà dei connazionali residenti oltre confine;

l'attuale configurazione normativa, palesemente lacunosa, alla vigilia dell'applicazione dell'applicazione dell'imposta municipale propria rischia di legittimare una condizione discriminatoria in capo all'unità immobiliare posseduta cittadino italiano residente oltre confine, che – sebbene si configuri come abitazione principale ai sensi della legge n. 75 del 1993 – sotto il profilo fiscale verrebbe equiparata ad una «seconda casa»;

sebbene in più occasioni il Governo si sia impegnato a rettificare la normativa indicata, ad oggi non risulta essere stato intrapreso alcun intervento in tal senso -:

quali iniziative normative intenda assumere al fine di riconoscere anche agli immobili, non locati e ubicati in Italia di proprietà dei connazionali residenti oltre confine, le detrazioni sull'IMU di cui al comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

23.5.12

ILLUSTRAZIONE

Appare opportuno evidenziare per veicolare un messaggio più completo, che la disciplina oggetto dell’atto è stata in parte arricchita dalle ultime disposizioni del c.d. dl fisco.
Che ha previsto la possibilità che i comuni riconoscano come abitazione principale l’unità immobiliare dei residenti all’estero ai fini della determinazione dell’IMU.
Sicuramente questa discrezionalità poco influisce sulla nostra riflessione, ma è opportuno segnalarla.
Dunque, fermo restando quanto deciderà ogni singolo comune, resta invariato il problema.
Cioè un silenzio normativo in merito alle potenziali detrazioni sull'imposta municipale per gli immobili di proprietà dei connazionali.
E su questo silenzio vogliamo sapere se si intende fare qualcosa.

REPLICA

La ringrazio per le informazioni che ci ha fornito.
Mi rendo conto che quanto determinato dal dl fisco in merito alla discrezionalità dei comuni sia un passo importante, sicuramente meglio di niente.
Ma ritengo nel contempo che il paradosso normativo non sia superato.
Vale a dire che da un lato quella dei connazionali si configura come un’ abitazione principale ai sensi della legge n. 75 del 1993. Mentre sotto il profilo fiscale verrebbe equiparata ad una «seconda casa» se il comune non decide diversamente.
E in quel caso, sono riconosciute le detrazioni?
La confusione permane.
La discrezionalità municipale non è principio certamente lodevole. E’ come se si consentisse la deroga – secondo piacimento – di un diritto sancito dalla legge. In questo caso la legge 75 del 93.
E ci chiediamo se questa deroga alternata sia stata prevista per fare cassa o perché il principio di base non è considerato più coerente con i tempi.
Non dimentichiamo che il Governo appena poche settimane fa si è impegnato ad adottare disposizioni volte ad introdurre una revisione complessiva della disciplina IMU volta a garantire l’applicazione dell’aliquota agevolata prevista per l’abitazione principale ai nostri connazionali.
Ma ancora una volta la normativa si allontana dalla realtà dei fatti, non tenendo conto di cosa va a disciplinare.
In questo caso, le abitazioni dei nostri connazionali, che spesso sono l’unico legame con la terra di origine, talvolta un umile lascito di parenti diventano d’improvviso dei lussi.
Dei lussi da tassare.
Non voglio entrare nel merito della disciplina dell’imu e delle sue enormi criticità, perché non credo sia il contesto ideale.
Ma continuo a ritenere che l’applicazione della stessa debba avere dei limiti, per non vessare i cittadini e – in questo caso – non costringerli a disfarsi di un bene prezioso e altamente simbolico come se fosse un bene di lusso.
Esiste una legge e chiediamo semplicemente che se ne tenga conto.

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