Fedi (PD): Al Senatore Fantetti: ho solo letto le carte della Commissione Bilancio del Senato. I giornalisti, e gli interessati, facciano la stessa cosa

La Commissione Bilancio, nella seduta del 4 settembre, ha approvato un emendamento al testo della manovra – su proposta della Lega Nord – emendamento n. 2.106, che prevedeva una tassa del 2% sui trasferimenti di valuta verso l’estero. Risultavano esclusi dalla tassa unicamente i trasferimenti effettuati verso paesi dell’Unione Europea e quelli effettuati da soggetti titolari di codice fiscale e matricola INPS.Il maxi-emendamento del Governo ha invece inserito, in extremis, anche l’esclusione per i trasferimenti effettuati da cittadini dell’Unione europea. Il contenuto del comunicato era quindi assolutamente corretto nel momento in cui è stato diramato. Sono parzialmente soddisfatto che almeno siano stati esclusi da questa tassa, illiberale e antiliberista, i cittadini italiani ed europei. Sono altrettanto convinto che sia comunque un errore tassare al 2% i trasferimenti di valuta in Paesi extra-UE di cittadini australiani o statunitensi o canadesi o brasiliani, siano essi di origine italiana o meno. Per le stesse ragioni ritengo sia profondamente sbagliato colpire i migranti. Sono infine convinto che comunque la norma sia scritta male e si presti a notevoli dubbi interpretativi, a partire dalla matricola INPS e dall’esistenza di altri fondi e di altre forme di lavoro autonomo. Allego testo approvato dalla Commissione Bilancio ed il testo del maxiemendamento. Commissione Bilancio del Senato Documentazione depositata nella seduta n. 579 del 04 Settembre 2011 2.106 (testo 2) La Commissione Dopo il comma 35, è aggiunto il seguente:

«35-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie ''money transfer'' ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 3.00 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuai verso i Paesi dell'Unione Europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale».

Maxiemendamento del Governo Art. 2 comma «35-octies. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all' estero attraverso gli istitutibancari, le agenzie “money transfer” ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta inmisura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo diprelievo pari a 3.00 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadinidell'Unione Europea, nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione Europea. Sono esentati itrasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale».

On. Marco FEDI
Camera dei Deputati
7 Piano, Palazzo Marini II
Piazza San Claudio 166
00187 ROMA
Tel. +39 06 67605701 uff.
Fax. +39 06 67605004
+39 334 6755167 cell. Italia
+61 412 003 978 cell. Australia
fedi_m@camera.it
mfedi@bigpond.net.au

Lascia un commento

My Agile Privacy
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. Cliccando su accetta si autorizzano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su rifiuta o la X si rifiutano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su personalizza è possibile selezionare quali cookie di profilazione attivare.
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy