àˆ incostituzionale il divieto di matrimonio per i clandestini. Lo “Sportello dei Diritti” lo aveva denunciato due anni fa avviando una battaglia giudiziaria in tutti i Tribunali della Repubblica

E' del 25.7.2011 la notizia che la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 245/11, depositata per l’appunto, il 25.7.2011, ha dichiarato incostituzionale l'articolo 116 del codice civile (per contrarietà agli articoli 2, 3, 29 della Costituzione ed agli articoli 8 e 12 CEDU – Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo) nella parte in cui prescriveva, tra i requisiti per contrarre matrimonio per i cittadini extracomunitari, anche il possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità (in tal modo, di fatto, vietando il matrimonio ai clandestini).“Non possiamo che rallegrarcene” – commenta Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti” – “che la norma, introdotta con il cosiddetto “pacchetto sicurezza” in vigore dall’agosto 2009, fosse fortemente discriminatoria ed in odore di incostituzionalità. Noi – continua D’Agata – lo avevamo denunciato già all’indomani della sua entrata in vigore, affidando all’avv. Salvatore Centonze (esperto di fama nazionale di diritto dell’immigrazione) il compito di portare avanti questa battaglia di civiltà in tutti i Tribunali della Repubblica, ed eravamo perfino pronti ad adire la Corte Europea per i Diritti dell’Uomo. È una vittoria di tutti: i diritti umani non si toccano!”.

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