Per fare la multa il vigile deve guardarci negli occhi

Interviene la Cassazione

La contestazione vis a vis permetterebbe al vigile di guardare bene negli occhi l’automobilista per fargli capire meglio che ha commesso una infrazione. E’ compito del vigile farci capire che ha fischiato contro di noi.

La Corte di Cassazione si è pronunciata, a seguito di un ricorso sporto dal Comune di S. Giovanni Incarico, sull’operato degli agenti municipali. Ha ritenenuto che il semplice fischiare, non sia più sufficiente e che, affinché la contestazione sia valida, sia necessario che vigile e trasgressore si guardino bene negli occhi. La Suprema Corte recita: «Va considerato idoneo il segnale del fischietto quando esso sia stato accompagnato da un gesto della mano, ovvero quando l’agente abbia comunque richiamato l’attenzione del conducente, fissandolo con lo sguardo si da fargli intendere che l’ordine è rivolti a lui».

E’ una curiosità che solo apparentemente sembra superficiale, frutto di un ricorso non tanto singolare. Questo lo si deduce dalle motivazioni: «deve considerarsi inidoneo il segnale fatto alle spalle del conducente il quale percepisca il suono ma non veda l’agente»– ha continuato la Corte.

Il fatto di sentire un fischietto del vigile, non significa che quel richiamo sia diretto a noi. Dunque, in questo caso, alla contestazione fatta con questa modalità, oltre al dettato degli artt. 12 e 182 del regolamento del Codice della Strada quale possibilità ulteriore rispetto alla segnalazione manuale mediante distintivo, deve seguire uno sguardo che incroci il trasgressore in maniera da rendere inequivocabile l’individuazione del soggetto a cui erogare la sanzione.

La sentenza n. 19869, nell’apparenza bizzarra, sancisce un giusto principio, e cioè che si abbia la possibilità di rendersi conto di aver commesso una infrazione al CdS.

Chi dovrà avere il compito di controllare che un tale dettato, “dell’obbligo di guardarsi negli occhi” venga rispettato? Anche questo viene dettato dalla Corte. Essa infatti chiarisce che è compito del: « giudice accertare se il segnale del fischietto fosse stato fatto in modo che il conducente potesse recepirlo ed a tale fine deve tenere conto delle condizioni del traffico, della posizione dell’agente rispetto al destinatario dell’intimazione e di ogni altra utile circostanza».

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