Responsabilità  dell’ASL nel caso di caduta all’interno dell’ospedale perché bene immobile aperto al pubblico

I danni conseguenti alla caduta all’interno di un ospedale pubblico devono essere risarciti dall’Azienda Unità sanitaria locale di competenza, in quanto sulla stessa gravano gli obblighi del custode. Giovanni D’Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di IDV e fondatore dello “Sportello Dei Diritti” segnala con soddisfazione il principio espresso dalla sentenza del Tribunale di Lecce, giudice dott. Giannaccari n. 1691/10 che ha condannato L’Azienda Unità sanitaria locale nella qualità di custode dell’Ospedale “Vito Fazzi” estendendo la responsabilità da cose in custodia anche nel caso in cui l’ospedale abbia una notevole estensione.
Secondo il togato, infatti, l’ampiezza del nosocomio non costituisce prova del caso fortuito, trattandosi non di bene demaniale avente uso generale e diretto (fattispecie nella quale è applicabile la previsione dell’art. 2043 cod.civ.), ma di bene aperto al pubblico e soggetto, per sua natura, a costante controllo e vigilanza.
In particolare, nella circostanza, la danneggiata era scivolata sul pavimento reso viscido da una sostanza oleosa, procurandosi lesioni.
Il Tribunale civile di Lecce in funzione di Giudice unico escludeva la responsabilità della ditta appaltatrice delle pulizie, chiamata in causa dalla AUSL, rilevando che la stessa esaurisce il suo obbligo contrattuale con l’azienda una volta effettuata la pulizia dei locali e non ha pertanto obbligo di custodia e vigilanza.
Non essendo stata provato dalla convenuta che il sinistro avvenne per circostanze imprevedibili o eccezionali o per il fatto del terzo o per responsabilità della stessa attrice, al Tribunale non restava che condannare la ASL al risarcimento dei danni.

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