Siamo riusciti a scongiurare, grazie all’intervento dell’O.U.A., l’emanazione di un altro provvedimento legislativo in danno nostro e della Giustizia

Non gli erano bastati:

1) l'indennizzo diretto;
2) l'abolizione dei minimi tariffari e del divieto del patto di quota lite;
3) il blocco dei pagamenti dei debiti, anche per spese legali, tramite il Commissariamento del Comune di Roma;
4) i continui aumenti dei costi di accesso alla giustizia;
5) l'introduzione del contributo unificato per le opposizioni a sanzioni amministrative;
6) il pagamento preventivo dell'imposta di registro sui ricorsi per Cassazione;
7) le continue ed dannose modifiche al codice di procedura civile;
8) la mediazione obbligatoria, senza l'assistenza dell'Avvocato;

e chi più ne ha più ne metta …

Ora stavamo per essere anche “emendati” o, sarebbe meglio dire, addirittura “cancellati” con la fiducia sulla manovra finanziaria:

– introduzione della figura del'«ausiliario» del giudice, il quale verrà in buona sostanza pagato dalle parti e farà la “proposta” di decisione, che – se non accettata – comporterà la possibilità di condanna alle spese anche della parte vittoriosa, oltre a quella del pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato;

– motivazione breve (art. 281-decies c.p.c.): per chi vuole fare l'impugnazione è fatto obbligo, nel termine perentorio di 15 giorni dalla pronuncia in udienza della sentenza, di chiedere la motivazione estesa, con pagamento contestuale del contributo unificato dovuto per il successivo grado di giudizio;

– assunzione della prova a mezzo del cancelliere (art. 257-ter e e 103-ter disp. att. c.p.c.): il giudice può disporre che la prova sia assunta dal cancelliere fuori dell'orario di servizio, con compenso a carico delle parti sulla base ad un'apposita tariffa approvata con decreto ministeriale;

– contributo unificato fisso per i giudizi innanzi alla Corte di Cassazione di € 500,00;

– contributo unificato per i giudizi di impugnazione aumentato della metà;

– per i processi pendenti innanzi al tribunale alla data di entrata in vigore della legge, su istanza anche di una sola parte, il giudice rinvia il processo per un periodo di sei mesi per procedere al tentativo di conciliazione ex art. 185 c.p.c.;

– per i processi pendenti in grado di appello, il giudice, su istanza di parte, rinvia il processo di sei mesi per l'espletamento del procedimento di mediazione.

Questi sommariamente i punti principali del provvedimento, fortunatamente ritirato, ma invitiamo tutti a leggere l'intero testo che è veramente raccapricciante: vedi il testo integrale degli emendamenti in sede di conversione del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78.

Sarebbe stata nella pratica l'abolizione del diritto ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, così come previsto dall'art. 24 della Costituzione.

Continueremo a vigilare e ci batteremo in tutti i modi per evitare che questo scempio della giustizia diretto alla cancellazione di tutta la nostra categoria possa essere ripresentato sotto qualsiasi altra forma, ma abbiamo bisogno dell'appoggio di tutti voi.

Fate sentire la vostra voce sul Newsgroup “Manovra finanziaria e Avvocati” sul sito www.agireinformare.org, riservato agli utenti registrati e agli associati.

Mauro Vaglio, Pietro Di Tosto, Andrea Costanzo

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