Ryanair non offre assistenza ai passeggeri? Come chiedere il rimborso e farsi valere

Attenzione alla compagnia aerea Ryanair. Dietro i suoi voli low cost si nasconde un potenziale salasso in caso di cancellazione dei voli. Lo sanno bene coloro che sono rimasti a terra a seguito dell'eruzione del vulcano islandese Eyjafjoell. Invece di offrire assistenza agli sfortunati passeggeri così come previsto dalla normativa europea, compreso vitto e alloggio, questa compagnia a basso prezzo si è rivelata una vera e propria compagnia di poco valore. Abbiamo ricevuto denunce di clienti abbandonati a loro stessi, costretti a pagarsi vitto e alloggio e in alcuni casi addirittura biglietti aerei per rientrare a casa. E così un viaggio di andata e ritorno pagato meno di cento euro si è trasformato per molti in una odissea pagata a caro prezzo.
Coloro che hanno dovuto sborsare anche un solo euro a causa del comportamento di Ryanair possono, al loro rientro, chiedere il rimborso di tutte le spese sostenute a causa delle cancellazioni: pasti, trasporto, albergo, telefonate e fax. Qui un modulo da compilare e inviare per raccomandata a/r a Ryanair.
E' importante inviare la lettera per conoscenza anche all'Enac affinche' provveda a sanzionare la compagnia aerea per le sue assidue violazioni di legge. Recentemente l'Enac ha comminato una sanzione di tre milioni di euro alla Ryanair per mancata assistenza ai propri clienti. Non basta. Grazie alle denunce nei prossimi giorni, verranno inflitte altre sanzioni che potrebbero finalmente persuadere il vettore irlandese che gli conviene rispettare la legge.
Se Ryanair non provvedesse entro 7 giorni a rimborsare le spese, si potrà procedere dal proprio giudice di pace anche senza avvocato.
Infine, lo strumento piu' efficace per far sentire la propria voce a chi non rispetta i consumatori è la consapevolezza. La prossima volta che si acquista un biglietto aereo online, si tenga a mente che Ryanair viola i diritti dei propri utenti. E' sempre bene non premiare chi ci considera vacche da mungere.

VOLI AEREI
Se il biglietto aereo non fa parte di un pacchetto turistico, è necessario rivolgersi alla compagnia aerea. Il passeggero ha diritto a:

  • Rimborso del prezzo del biglietto per la parte di viaggio non usufruita oppure, in alternativa, ad un nuovo volo (riprotezione) con partenza il prima possibile o in data successiva piu' conveniente per il passeggero, a condizioni comparabili. La compagnia può anche offrire un buono da utilizzare in futuro, ma sta al consumatore decidere se accettarlo o meno.
  • Assistenza, ovvero:
    – pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa;
    – adeguata sistemazione in albergo nel caso in cui siano necessari uno o piu' pernottamenti;
    – trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa;
    – due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail;
    – l'assistenza va data in precedenza alle persone con mobilita' ridotta e ai loro eventuali accompagnatori nonche' ai bambini non accompagnati.

N.B. Non si ha diritto alla compensazione pecuniaria nè al risarcimento del danno. Se però la compagnia area non garantisce i diritti di cui sopra, e il consumatore è costretto a pagare di tasca propria (albergo, pasti, voli, etc.), al rientro in Italia si potrà chiedere un rimborso di quanto speso ed un risarcimento del danno causato dall'inadempimento di obblighi di legge (per l'occasione e' bene conservare scontrini e fatture). Richiesta da fare con lettera raccomandata a/r di messa in mora alla compagnia aerea, da inviare per conoscenza anche all'Enac e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

PACCHETTI TURISTICI
Se non si viaggia in gruppo, per la mancata partenza valgono le informazioni a seguire. Per il mancato ritorno, se e' difficile o impossibile contattare il tour operator e/o l'agenzia di viaggi, ci si dovra' rivolgere alla compagnia aerea facendo valere i diritti di cui sopra.
Se si e' in gruppo è necessario rivolgersi al tour operator o all'agenzia di viaggi.

  • Se il consumatore non è ancora partito, ha diritto a una di queste opzioni:
    – usufruire di un altro pacchetto di qualita' equivalente o superiore senza supplementi di prezzo;
    – usufruire di un altro pacchetto di qualita' inferiore previo rimborso della differenza di prezzo;
    – essere rimborsato dell'intera somma gia' pagata entro 7 giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione;
    N.B. Non c'è invece alcun diritto al risarcimento del danno provocato dalla cancellazione (es: risarcimento da vacanza rovinata).
  • Se il consumatore è già partito e non riesce a rientrare a causa della cancellazione del volo, l'organizzatore (tour operator o agenzia viaggi) appresta a proprie spese ogni rimedio utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio. Il consumatore non ha invece diritto al risarcimento del danno (es: risarcimento da vacanza rovinata).
    Se però il tour operator e/o l'agenzia viaggi non garantiscono i diritti di cui sopra, e il consumatore è per questo motivo costretto a pagare di tasca propria (albergo, pasti, voli, etc.), al rientro in Italia si potrà chiedere un rimborso di quanto speso ed un risarcimento del danno causato dall'inadempimento di obblighi di legge (per l'occasione e' bene conservare scontrini e fatture). La richiesta di rimborso e risarcimento va fatta entro 10 giorni dal rientro con raccomandata a/r.

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE E AUTONOLEGGIO
Non ci sono leggi ma solo regole contrattuali. Per cui e' molto probabile che la notte d'albergo disdetta il giorno prima o il giorno stesso si debba pagare; per le eventuali notti successive va visto caso per caso. Lo stesso per il noleggio di un'auto, noleggio che -non facendo parte di un pacchetto turistico- disdetto all'ultimo momento segue il proprio contratto.

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