LEGITTIMO IMPEDIMENTO: MUGNAI, UNA LEGGE ESSENZIALE

di Federico Gennaccari

Al Senato il governo ha posto la fiducia sul disegno di legge sul legittimo impedimento per il presidente del consiglio e i ministri a comparire in udienza. In tal modo vengono superati i 1700 emendamenti presentati a fini ostruzionistici dall'opposizione che critica duramente il provvedimento. Ne parliamo con il relatore Franco Mugnai, capogruppo del PdL in Commissione Giustizia.

Cosa prevede questo provvedimento che consta di soli due articoli?
“Si tratta di un disegno di legge essenziale con disposizioni già vigenti in altri Paesi europei. Si stabilisce che costituisce legittimo impedimento per il Presidente del Consiglio dei ministri a comparire quale imputato il concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste dalle leggi e dai regolamenti e delle relative attività preparatorie e consequenziali, nonché di ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo. Con il secondo comma l'impedimento viene riconosciuto in modo analogo anche ai ministri. Ricorrendo siffatte ipotesi, il giudice, su richiesta di parte, rinvierà il processo ad altra udienza, tenendo conto, ai fini della fissazione della relativa data, di quanto attestato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sotto il profilo della continuatività degli impegni concomitanti, ancorché tale periodo non possa essere superiore a sei mesi. Naturalmente per l'intera durata del periodo di rinvio il corso della prescrizione rimane sospeso. L'ultimo comma del primo articolo prevede che il legittimo impedimento per i il presidente del consiglio e i ministri è si applica anche ai processi in corso. Il secondo articolo stabilisce che il legittimo impedimento si applica per un massimo di diciotto mesi o fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale recante la disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri, nonchè della disciplina attuativa delle modalità di partecipazione degli stessi ai processi penali”.

Per l'opposizione questo provvedimento viola l'art.3 della Costituzione sull'uguaglianza in quanto introduce un trattamento differenziato…
“Anche laddove si volesse ritenere che, sia pur come mera norma interpretativa di un istituto disciplinato da norma ordinaria, il disegno di legge sul 'legittimo impedimento' introduca un trattamento differenziato (ancorché giustificato dall'importanza e conseguente entità dell'impegno dedotto), è sufficiente ricordare come lo stesso non determini alcuna lesione dei principi supremi dell'ordinamento. Infatti con il riconoscimento del 'legittimo impedimento' non vi è alcuna sottrazione alla legge penale; non vi è alcuna modifica del regime prescrizionale; né alcuna interferenza o influenza sul possibile esito finale del processo e, quindi, avuto riguardo a quel principio di ragionevolezza, costantemente richiamato dalla stessa Consulta, detto trattamento apparirebbe ampiamente giustificato”.

Altra critica riguarda la presunta violazione dell'art.138…
“Un rilievo strumentale quello sulla natura di cosiddetta legge ponte in attesa della legge costituzionale. Trattasi, in realtà, di una 'mera suggestione' interpretativa. E' agevole osservare come il richiamo effettuato ad una futura legge costituzionale, volta a ridisegnare una serie di prerogative sia del Presidente del Consiglio, che dei Ministri, sia giustificato, prima di tutto sul piano logico, dal fatto che tra le prerogative potrebbe essere inclusa la temporanea sospensione, sino alla cessazione della carica, di ogni processo, con conseguente assorbimento e superamento, 'in re ipsa', di ogni questione attinente la disciplina ex articolo 420-ter del codice di procedura penale. Va da sé che, laddove detta legge di rango costituzionale non dovesse essere approvata, niente osta a che si possa procedere a nuovamente interpretare con legge ordinaria l'ambito applicativo dell'articolo 420-ter, confermando, ovvero modificando, le disposizioni previste da questo disegno di legge”.

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