Farmacisti

del Sen. Luigi D'Ambrosio (Pdl)

Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute – Premesso che:

l'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha previsto la possibilità che esercizi commerciali diversi dalle farmacie effettuino attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica;

ai sensi del medesimo articolo, la vendita di tali medicinali deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine;

considerato che:

ai farmacisti assunti dalla cooperativa Estense sc e addetti al reparto autorizzato alla vendita dei medicinali senza obbligo di prescrizione, nell'ambito del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro, sarebbe stato attribuito il livello contrattuale di “operaio specializzato provetto”;

i professionisti operanti nei suddetti reparti sono in possesso di specifiche competenze culturali e universitarie e in capo agli stessi incombe la responsabilità della gestione dei medicinali Sop e Otc (cioè proprio i farmaci senza obbligo di prescrizione e prodotti da banco), oltre che l'obbligo di essere iscritti all'albo professionale, con tutti i risvolti di rilievo deontologico che ne conseguono;

l'attribuzione di tale profilo contrattuale ai farmacisti dipendenti delle cooperative sarebbe assolutamente inadeguata e incongrua con riferimento alla tipologia di mansione lavorativa da questi ultimi svolta;

risulterebbe sicuramente più consono alle competenze di tali professionisti il loro inquadramento nella categoria dei quadri ovvero, al più in subordine, nel VI profilo del primo livello, previsto dal contratto collettivo nazionale Coop del 17 ottobre 2005, nel ruolo di “capi settori di negozio”;

ad avviso dell'interrogante, sarebbe in ogni caso opportuna la creazione, in tale sede contrattuale, di un apposito profilo, differenziato dagli altri ruoli, per i farmacisti, responsabili dei “corner della salute”, che, in considerazione della specifica attività svolta, tenga adeguatamente conto delle loro competenze professionali e della relativa responsabilità,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della problematica esposta e quali siano le eventuali iniziative che intendano porre in essere per favorire un inquadramento contrattuale di tali lavoratori meglio rispondente alla delicata funzione che sono chiamati a svolgere.

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