Il regolamento antiriciclaggio per i professionisti

La G. U. del 7 aprile 2006, supplemento ordinario n. 82/L, ha pubblicato il regolamento di attuazione n. 141 del 3 febbraio 2006, dettando gli obblighi per i professionisti in materia di riciclaggio.

A partire dal 22 aprile 2006, tutte le operazioni sospette andranno segnalate all’Uic (Ufficio italiano cambi).

La nuova normativa antiriciclaggio, riguarda i dottori commercialisti, ragionieri, revisori contabili, consulenti del lavoro, consulenti tributari, società di servizi e ragionieri.

Il provvedimento, che è stato emanato dal ministro dell’Economia in attuazione dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 56 del 2004 che recepì la direttiva 2001/97/Ce, riguarda anche gli avvocati ed i notai che, nei casi di:

  • trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o di attività economiche;
  • gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
  • apertura o gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
  • organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società;
  • costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe;

hanno l’obbligo di segnalazione così come le società iscritte all’albo Consob come da art. 161 del D.Lgs. n. 58 del 1998.

Lo scopo è quello di tenere sotto controllo il flusso di denaro e di capitali in tutta l’Europa onde evitare operazioni illecite atte al riciclaggio di denaro di dubbia provenienza.

L’art. 3, comma 1 del D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 56, ha previsto in 12.500 euro, il tetto massimo della prestazione professionale o dell’operazione oltre il quale scatta l’obbligo di segnalazione in quanto operazioni che: a) possono comportare la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento, beni o utilità di importo, anche frazionato, superiore ad euro 12.500; b) il cui valore non è determinato o determinabile.

I professionisti sono, altresì, obbligati a raccogliere, in un archivio unico, una serie di informazioni:

  • nome e cognome del cliente;
  • indirizzo, codice fiscale ed estremi del documento di identità o, nel caso di società, la sede legale ed il codice fiscale;
  • i dati della persona per conto della quale il cliente opera e l’attività lavorativa svolta dal cliente e della persona per la quale si agisce;
  • la data dell’avvenuta identificazione;
  • la descrizione sintetica della tipologia di prestazione professionale fornita;
  • il valore dell’oggetto della prestazione professionale.

Il professionisti coinvolti nelle maglie della nuova normativa, dovranno quindi, istituire un “archivio unico” per archiviare e conservare le informazioni sia a livello informatico, sia cartaceo. La registrazione, nell’archivio unico, dovrà essere esperita entro 30 giorni dal conferimento dell’incarico al professionista o dall’espletamento dell’operazione. Entro un anno per rapporti in essere precedenti alla normativa.

Istituire l’archivio è molto importante. Per la mancata istituzione di questo, si prevede l’arresto da 6 mesi ad 1 anno o l’ammenda da 5.164 a 25.822 euro con l’obbligo di conservazione dati per la durata di 10 anni a far data dalla chiusura del rapporto.

Meno grave è la sua tardiva istituzione: multa da 2.582 a 12.911 euro.

Ogni operazione che al vaglio del professionista possa sembrare sospetta, deve essere segnalata, cioè tutte quelle «operazioni che per caratteristiche entità natura o qualsiasi altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere, in base agli elementi disponibili, che il denaro, i beni o le utilità oggetto dell’operazione possano provenire dai delitti di cui agli artt. 648 bis e 648 ter del codice penale (Riciclaggio ed Impiego di denaro o attività di provenienza illecita)».

In questi casi, la valutazione, spetta al professionista e dovrà basarsi su considerazioni deduttive di carattere generale, ma soprattutto sull’esperienza professionale acquisita nel settore nell’arco degli anni.

L’attività di controllo, anomalie, incongruenze che il professionista è tenuto ad esperire, sono riportate nell’allegato b) del disciplinare dell’Uic.

Qualora venga riscontrato un fumus di riciclaggio, la segnalazione è tassativa, obbligatoria, ma soprattutto deve essere tempestiva.

Il decreto attuativo è steso anche per i giudizi arbitrali e conciliativi ma l’obbligo di segnalazione non si applica ai professionisti in sede di elaborazione di linea difensiva in procedimenti giudiziali.

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