Dati sensibili, condizioni per il trattamento

Le lettere d) dell’art. 4 – Definizioni (comma 1) – del Testo Unico sulla protezione dei dati personali prescrive che, ai fini del presente codice si intende per: «”dati sensibili”, i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale».

Data la natura stessa dei dati sensibili, dalla delicatezza delle peculiarità caratterizzanti e data la loro innegabile riservatezza, il loro trattamento subisce una regolamentazione più restrittiva rispetto a dati personali di altra natura.

I dati sensibili possono essere trattati solo previo consenso scritto, nel senso che, l’interessato, in prima persona, dovrà certificarlo e sottoscriverlo, stando al dettato dell’art. 26 del D.Lgs. n. 196 del 2003, ma non solo, il Garante deve intervenire concedendo una apposita autorizzazione necessaria e preventiva al trattamento. Infatti, il titolare del trattamento, utilizzando l’apposita modulistica approntata dal Garante stesso per via esclusivamente telematica, deve chiedere l’autorizzazione. Se antro 45 giorni il Garante non risponde al sollecito, bisognerà interpretare quel silenzio quale rigetto dell’istanza.

Data la delicatezza dei dati sensibili, il titolare dovrà predisporre ogni mezzo idoneo che ne impedisca intrusioni indebite o violazioni non autorizzate. Il Garante farà da supervisore in questa attività. Si nota subito la differenza con il trattamento dei dati personali comuni. Per quelli sensibili occorre: il consenso scritto dell’interessato; l’autorizzazione preventiva del Garanta; inoltre il dettato della legge delinea la volontà del legislatore di tenere sotto controllo tale trattamento.

Sono previste delle deroghe, per il consenso dell’interessato e la preventiva autorizzazione del Garante, a tali disposizioni quand’anche trattasi di dati sensibili per due sole circostanze: per quanto riguarda gli aderenti a confessioni religiose notoriamente conosciuti in funzione del loro istituto, per esempio, organizzazioni religiose o enti riconosciuti sempre, però che stiano in linea con le disposizioni dl Garante; ed iscritti ad associazioni a carattere sindacale o di categoria, organizzazioni, confederazioni a carattere sindacale o di categoria. Così come è permesso a tutte quelle associazioni, senza scopo di lucro, fare a meno del consenso dell’interessato a patto che il Garante però abbia rilasciato esplicita autorizzazione e che l’interessato sia stato informato in maniera esauriente circa le modalità di trattamento dei suoi dati personali ex art. 13, D.Lgs. n. 196 del 2003.

Il consenso dell’interessato non è ritenuto necessario quando il trattamento si riveli indispensabile per la vita e l’incolumità di un terzo, ai fini dello svolgimento di investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, per adempiere a specifici obblighi previsti per legge, si pensi all’igiene ed alla sicurezza sul lavoro, per la previdenza ed assistenza.

La lettera e) dell’art. 4 ritiene che siano: «”dati giudiziari” i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’art. 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o qualità di indagato ai sensi degli artt. 60 e 61 del codice di procedura penale». La normativa sul trattamento dei dati giudiziari, è altrettanto stringente, infatti, gli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 196, stabiliscono che essi debbano essere sottoposti alla stessa disciplina dei dati sensibili ammesso che il loro trattamento sia stato autorizzato per legge o da provvedimento del Garante, che rappresentino un interesse pubblico e che ne specifichino le finalità, i tipi di dato e le operazioni connesse.

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