Disposizioni per la rimozione delle barriere di comunicazione, per il riconoscimento della LIS, della LIS tattile e per la promozione dell’inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche.

Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della LIS,

della LIS tattile e per la promozione dell’inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche

Preambolo

Negli ultimi anni si sono realizzati notevoli progressi in diverse discipline quali la medicina, l’audiologia, la pedagogia, la logopedia nonché nelle tecnologie, progressi che hanno contribuito in maniera significativa all’integrazione delle persone sorde nella società.

Dagli anni settanta del secolo XX inoltre si è cominciato a vivere un cambiamento nel modo di intendere la disabilità, che è culminato in una nuova maniera di affrontare tale tema. Cambiamenti che hanno avuto ripercussioni sia nella legislazione nazionale che nell’ambito del Diritto Internazionale.

Le lingue dei segni sono richiamate dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104; dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 30 marzo 2007, di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18; dai principi di cui agli articoli 3 e 6 della Costituzione; ai sensi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992, ed in ottemperanza alle risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C187 del 18 luglio 1988, e del 18 novembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C379 del 7 dicembre 1998.

L’ONU nella sua Risoluzione 48/96, del 20 dicembre 1993, in concreto all’articolo 5°, comma 7, esorta a considerare “l’uso della lingua dei segni nell’educazione dei bambini sordi, così come nelle loro famiglie e comunità. Alla stessa maniera, devono prestarsi servizi di interpretariato nella lingua dei segni per facilitare la comunicazione fra le persone sorde e le altre persone”. Allo stesso tempo, al comma 6, si stabilisce l’obbligo degli Stati di utilizzare “tecnologie appropriate per dare l’accesso all’informazione orale alle persone con disabilità uditiva”.

Anche l’Unione Europea attraverso la Carta dei Diritti Fondamentali e il Consiglio d’Europa attraverso il Trattato Europeo per la Protezione dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali, riconoscono il diritto di tutte le persone di fronte alla Legge e alla protezione contro la discriminazione. L’Unione Europea riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità a beneficiare di misure che garantiscano la loro autonomia, la loro integrazione sociale e la loro partecipazione alla vita nella comunità. Da parte sua, l’Agenzia Europea per le esigenze educative speciali, nel suo Documento del 2003 sui principi fondamentali dell’educazione di esigenze speciali, raccomanda agli Stati un quadro legislativo e politico che appoggi l’integrazione con dotazione di mezzi che amplifichino lo sviluppo e i processi che operano per l’inclusione.

Il Consiglio dei Ministri del Consiglio d’Europa ha elaborato una Raccomandazione sulla Protezione della lingua dei segni negli Stati Membri del Consiglio d’Europa (Doc. 9738, 17 marzo 2003), riconoscendo la lingua dei segni come mezzo di comunicazione naturale e completo con capacità di promuovere l’integrazione delle persone con limitazioni uditive nella società e per facilitare il loro accesso all’educazione, all’impiego e alla giustizia. Sulla stessa linea, la raccomandazione 1492 dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa del 2001 sui diritti delle minoranze nazionali ha raccomandato agli Stati Membri che riconoscano ufficialmente la lingua dei segni. Allo stesso modo, e nello stesso senso, La Dichiarazione del Parlamento Europeo 1/2004 sui diritti delle persone sordo-cieche indica che “le persone sordo-cieche devono avere gli stessi diritti come tutti gli altri cittadini dell’Unione Europea e che questi diritti devono essere garantiti mediante una legislazione adeguata in ogni Stato membro”.

In Italia in virtù della ratifica della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità sono stati emanati diversi provvedimenti legislativi che riconoscono la Lingua dei Segni Italiana a livello regionale nonché azioni a tutela dei diritti delle persone sorde e che ne promuovono l’inclusione sociale. Ai sensi della L. 24 giugno 2010, n. 107 Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordo-cieche, la sordocecità è definita come disabilità specifica unica, sulla base degli indirizzi contenuti nella Dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordo-cieche del Parlamento europeo, dell'1 aprile 2004.

Le persone sorde vivono in una società formata da una maggioranza di persone udenti e normodotate, e ciò comporta la necessità di rimuovere le barriere della comunicazione che impediscono, in ogni ambito della vita quotidiana, l’accesso all’informazione, ai servizi e in generale alle risorse della nostra Società.

Il linguaggio è il principale strumento di comunicazione: la conoscenza e l’uso della lingua favoriscono e rendono possibile l’accesso e la trasmissione della conoscenza e delle informazioni, oltre a essere la spina dorsale delle relazioni individuali e sociali. La lingua non è una semplice manifestazione della libertà individuale, piuttosto trascende gli ambiti personali e diventa uno strumento insostituibile per la vita in società.

Non si può parlare di una partecipazione reale ed effettiva della cittadinanza nell’ambito di un sistema democratico senza l’accesso all’informazione e alla comunicazione e senza l’espressione di idee e volontà attraverso una lingua.

La presente Legge ha l’obiettivo di individuare gli strumenti primari per rimuovere tali barriere, altrettanto gravi e invalidanti di quelle architettoniche, e promuovere l’accesso all’informazione e alla comunicazione per le persone sorde, sordo-cieche e con problemi uditivi in genere.

Nella presente Legge si afferma il principio della libertà di scelta: le persone sorde, o loro familiari nel caso di minori, hanno il diritto di scegliere la modalità di comunicazione e di accesso alle informazioni che prediligono, nel pieno rispetto della loro autonomia e identità. Pertanto vanno sostenuti, tutelati e diffusi tutti gli strumenti per la comunicazione, gli ausili e le metodologie che garantiscono azioni di prevenzione e cura, integrazione e autonomia, nel rispetto delle scelte di persone e famiglie: screening neonatale, protesizzazione digitale precoce, bilinguismo, metodo oralista, riconoscimento e promozione della Lingua dei Segni Italiana (LIS) e LIS tattile.

Una vera integrazione sociale si realizza però non solo nella determinazione di un insieme di misure rivolte direttamente alle persone con disabilità, quanto piuttosto deve proiettarsi anche sul resto della cittadinanza, garantendo la diffusione e utilizzo della lingua dei segni e di tutti gli altri strumenti di accesso in tutte quelle istituzioni e entità nelle quali si svolge un servizio pubblico, realizzando così il godimento reale ed effettivo dei diritti fondamentali.

La Legge garantisce lo sviluppo delle capacità individuali delle persone sorde, sordo-cieche e disabili dell’udito, nel rispetto della dignità umana, sulla base delle differenti esigenze in relazione allo specifico percorso di vita, al deficit uditivo, a scelte personali: questo implica che alcune persone possono optare per la comunicazione attraverso la lingua dei segni, mentre altre preferiscono utilizzare strumenti che potenzino e rendano possibile la comunicazione orale (protesizzazione, sottotitolazione), mentre molti optano per scelte miste.

La presente Legge riconosce il diritto di scelta, e lascia in definitiva la scelta in mano ai principali interessati: le persone con disabilità uditiva e sordo-cieche, o i loro genitori o tutori quando si tratta di minori.

ART. 1.

(Diritti delle persone sorde e rimozione delle barriere della comunicazione).

  1. Nell’ambito delle finalità della legge 5 febbraio 1992, n. 104, rivolta a garantire il rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà, di autonomia e di indipendenza delle persone con disabilità, assicurandone la piena integrazione nella vita sociale, economica, politica e culturale del Paese, e anche in armonia con i princìpi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 30 marzo 2007, di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica Italiana promuove la rimozione delle barriere della comunicazione che limitano la partecipazione delle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere, alla vita collettiva.

  1. La Repubblica Italiana tutela, sostiene e promuove tutti gli strumenti finalizzati alla prevenzione e cura della sordità: screening neonatale, protesizzazione precoce con protesi digitali; tecniche di riabilitazione e logopedia. In merito alla comunicazione riconosce, promuove e tutela la Lingua dei Segni Italiana (LIS) e la LIS tattile, promuovendo altresì l’insegnamento della lingua italiana parlata e scritta, l’oralismo e il bilinguismo (Italiano/Lingua dei Segni). Garantisce la diffusione di tutti gli strumenti tecnologici, i servizi e le risorse finalizzati a garantire inclusione sociale e accesso all’informazione per le persone sorde, sordo cieche e con disabilità uditiva, promuovendo sistemi di sottotitolazione, servizi di interpretariato in lingua dei segni e ogni altra azione atta a realizzarne la piena autonomia, integrazione e realizzazione umana, nel rispetto delle scelte delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

ART. 2.

(Libertà di scelta e non discriminazione).

  1. Si riconosce il diritto di libera scelta delle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva e loro famiglie in merito alle modalità di comunicazione, ai percorsi educativi, agli ausili utilizzati per il raggiungimento della piena integrazione sociale. Vengono assicurate le garanzie necessarie affinché le persone sorde, con disabilità uditiva e sordo-cieche possano, liberamente, fare uso della lingua dei segni e/o dei mezzi di sostegno alla comunicazione orale in tutte le aree pubbliche e private, con il fine di rendere effettivo l’esercizio dei loro diritti e libertà costituzionali e in maniera particolare il libero sviluppo della personalità, la formazione nel rispetto dei diritti e libertà fondamentali, il diritto alla educazione e piena partecipazione alla vita politica, economica, sociale e culturale.

  1. Nessuna persona potrà essere discriminata né trattata in maniera diseguale, direttamente o indirettamente, mentre esercita il suo diritto di opzione all’uso della lingua dei segni e/o mezzi di sostegno alla comunicazione orale in qualsiasi ambito, sia pubblico o privato.

ART. 3.

(Prevenzione della sordità e strumenti atti ad attenuare, correggere e/o eliminare il deficit uditivo).

1. Si promuovono gli interventi diagnostici precoci, abilitativi e riabilitativi, per tutti i bambini nati o divenuti sordi, ai fini dei necessari interventi protesici e logopedici, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;

ART. 4.

(Accessibilità alla comunicazione, all’informazione, ai luoghi e spazi pubblici e privati,

rapporti con la Pubblica Amministrazione).

1. Accessibilità universale: gli ambienti, i processi, i beni i prodotti e i servizi, così come gli oggetti e gli strumenti, gli utensili e dispositivi devono realizzare le condizioni necessarie per essere comprensibili, utilizzabili e praticabili da parte di tutte le persone in condizioni di sicurezza e nella maniera più autonoma e naturale possibile.

2. Vengono resi accessibili edifici e ambienti circostanti, specie se di nuova costruzione, con particolare attenzione all’eliminazione di barriere e adattamento di apparati e strumenti. Vengono implementate negli edifici soluzioni costruttive e tecnologiche che facilitino l’accesso e l’utilizzo degli spazi interni ed esterni, sistemi di automazione e domotica (es. sistemi di sicurezza e antincendio, ascensori, impianti di allarme e rilevazione di fughe di gas, videocitofoni, ecc.).

3. Viene promossa la diffusione e l’utilizzo della LIS, della LIS tattile e delle tecnologie per la sottotitolazione come strumenti e modalità di accesso all’informazione e alla comunicazione, con particolare riferimento alle trasmissioni televisive, ai programmi di attualità, film, fiction e documentari, messaggi promozionali e ogni altro contenuto venga trasmesso nelle reti di Stato e private.

4. Le campagne pubblicitarie istituzionali dovranno essere rese accessibili alle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva, così come pagine e portali internet di pubblica utilità o finanziati da fondi pubblici, mediante sistemi integrati di sottotitolazione e interpretariato in lingua dei segni. Quando le Amministrazioni Pubbliche promuovono o sovvenzionano congressi, giornate di studio, simposi, e seminari ai quali partecipano persone sorde, con disabilità uditiva e sordociechi, facilitano la loro accessibilità attraverso la prestazione di servizi di interpretariato in Lingua dei Segni e di sottotitolazione e stenotipia.

5. Viene garantito l’accesso a tutti i servizi di emergenza e pronto intervento mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie (es. applicazioni per smartphone, tablet e altri dispositivi) così come i messaggi relativi a eventuali dichiarazioni di stato di emergenza e allarme per eventi eccezionali che coinvolgano la popolazione.

6. Viene promossa in ogni sede giurisdizionale e in ogni rapporto tra cittadino e Pubblica Amministrazione l’uso di ogni metodologia comunicativa – Italiano, Lingua dei Segni, LIS tattile – e strumento tecnico, anche informatico, idoneo a favorire la comunicazione delle e con le persone sorde. Si promuove la prestazione di servizi di interpretariato in Lingua dei Segni e LIS tattile e la disponibilità di tutti i canali comunicativi e strumenti atti a favorire a tutte le persone sorde, con disabilità uditiva e sordo-cieche, la piena fruizione dei servizi e risorse offerti ai cittadini.

7. Con riguardo all’Amministrazione di Giustizia e Penitenziaria si promuoveranno le condizioni adeguate, come la formazione e la disponibilità di servizi di interpretariato in lingua dei segni e LIS tattile per rendere effettiva l’applicazione di quanto disposto all’art. 143 della Legge dei Giudizi Civili, così come nei processi secondo la Legge dei Giudizi Penali, nei confronti delle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere.

ART. 5.

(Scuola).

1. La Pubblica Amministrazione garantisce la prestazione di tutti i servizi a sostegno e integrazione dell’alunno sordo, tra cui la presenza dell’Insegnante di Sostegno, dell’Assistente alla Comunicazione, di ausili tecnologici e altre risorse e operatori che assicurino la piena partecipazione alle attività scolastiche ed extrascolastiche. Viene garantita all’alunno e alla sua famiglia la libertà di scelta tra le metodologie didattiche e di sostegno alla comunicazione e all’apprendimento.

2. Il MIUR garantisce l’apprendimento della Lingua dei Segni e LIS tattile da parte degli studenti sordi, con disabilità uditiva e sordo-ciechi, che abbiano optato per questa lingua e l’accesso a modelli educativi che promuovano il bilinguismo (Italiano e Lingua dei Segni) e/o l’oralismo, che saranno di libera scelta da parte degli alunni sordi, sordociechi e con disabilità uditiva e loro famiglie.

3. I piani di studio possono includere l’apprendimento della lingua dei segni come materia facoltativa da parte di tutta la scolaresca, facilitando in questo modo l’inclusione sociale degli alunni sordi, sordo-ciechi e con disabilità uditiva utenti delle lingue dei segni, incrementando valori di uguaglianza e rispetto delle diversità linguistiche e culturali.

4. Con il fine di disporre di professionisti debitamente qualificati per l’insegnamento della LIS, della LIS tattile e per i differenti ruoli di Assistente alla Comunicazione e Interprete di Lingua dei Segni l’Amministrazione competente determina, di concerto con l’Associazione preposta dallo Stato alla tutela e rappresentanza dei sordi in Italia, i titoli di studio e l’iter formativo per l’accesso a tali professionalità e favorisce la loro formazione iniziale e permanente.

ART. 6.

(Formazione universitaria e post-universitaria).

1. Viene garantita l’accessibilità all’istruzione universitaria e post-universitaria attraverso la possibilità di accedere a tutti gli strumenti e servizi per l’abbattimento delle barriere della comunicazione, linguistiche, tecnologiche e di altra natura tesi a garantire pari opportunità e autonomia dello studente sordo, sordocieco e con disabilità uditiva in genere.

2. Viene promossa, nel rispetto dell’autonomia universitaria, sia nell’ambito dei corsi di laurea sia nella formazione post lauream, l’insegnamento, e l’uso da parte degli studenti, della LIS e di altre tecniche, metodologie e risorse, anche informatiche, idonee a favorire la comunicazione delle persone sorde e l’accesso all’informazione.

ART. 7.

(Inclusione lavorativa e formazione permanente ).

  1. Nei luoghi di lavoro vengono garantite pari opportunità e accessibilità di ambienti, postazioni di lavoro, risorse, corsi di formazione e aggiornamento, colloqui, riunioni, interazioni con la dirigenza e i colleghi e tutto ciò riguarda la vita lavorativa, mediante l’utilizzo di tutti gli strumenti e ausili possibili, le nuove tecnologie (applicazioni, chat, e-mail, videoconferenza, ecc.) atti a realizzare la piena inclusione sociale delle persone sorde, disabili dell’udito e sordo cieche sui luoghi di lavoro.

ART. 8.

(Tutela della salute).

  1. Le Amministrazioni Pubbliche competenti garantiscono l’accesso alle strutture preposte alla salute del cittadino e ai servizi sanitari e informativi, di pronto soccorso e cura, promuovendo l’utilizzo di tutti i canali comunicativi, linguistici e le tecnologie atti a favorire l’accesso alla comunicazione e all’informazione da parte delle persone sorde, sordo cieche e con disabilità uditiva.

  1. Allo steso modo le Amministrazioni Pubbliche competenti adottano le misure necessarie affinché le campagne informative e preventive in materia di salute siano accessibili alle persone sorde, con disabilità uditiva e sordo-cieche in Lingua dei Segni e con sistemi di sottotitolazione.

ART. 9.

(Arte, Cultura, Tempo libero).

  1. Le Amministrazioni Pubbliche competenti promuovono e garantiscono la piena accessibilità del patrimonio storico, artistico e culturale italiano, il turismo accessibile, la fruizione di eventi culturali, la pratica sportiva, manifestazioni, eventi ricreativi, attraverso la realizzazione di servizi di interpretariato in lingua dei segni e/o la sottotitolazione degli stessi.
  2. Vengono promosse iniziative finalizzate a far conoscere e rendere fruibile il patrimonio culturale italiano alle persone sorde, sordo cieche e con disabilità uditiva, quali formazione al personale, visite guidate in lingua dei segni, video guide, realizzazione di pannelli esplicativi accessibili, applicazioni tecnologiche e tutto ciò che può migliorare la fruibilità di attività legate allo sport, alla cultura e al tempo libero.

ART. 10.

(Trasporti).

  1. Nelle stazioni di trasporto marittimo, terrestre e aereo sono previsti servizi di interpretariato in Lingua dei Segni, di sottotitolazione, di informazione accessibile, in special modo nei punti di informazione e contatto con il pubblico.
  2. Si adottano le misure necessarie affinché le comunicazioni, istruzioni su norme di funzionamento, sicurezza ed emergenza nei trasporti siano diffuse in Lingua dei Segni e sottotitolate.

ART. 11.

(Partecipazione politica).

1. Le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione provvedono a rendere accessibili e pienamente fruibili campagne informative, norme, tribune elettorali, programmi e calendari concernenti eventi elettorali, alle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva, veicolando la comunicazione e l’informazione in Lingua dei Segni, sottotitolazione e utilizzando strumenti e canali adeguati.

2. Il Parlamento, le Regioni, gli Enti locali promuovono servizi di interpretariato e sottotitolazione nelle riunioni plenarie di carattere pubblico e in qualsiasi altro evento di interesse generale.

ART. 12.

(Attuazione, monitoraggio e sanzioni).

1. Le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione provvedono a monitorare, secondo le proprie competenze e per le proprie responsabilità, l’attuazione dei principi e delle disposizioni contenute nella presente legge, monitorandone con propri mezzi l’applicazione e predisponendo opportune sanzioni in caso di inadempienze.

ART. 13.

(Neutralità finanziaria).

1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni provvedono alle attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili secondo la legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Giorgio Pagliari

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