Non può essere violato il domicilio informatico deisubordinati costituito dalla casella email qualsiasi ne sia ilcontenuto Il capoufficio spione che legge abusivamente la posta elettronica deipropri subordinati può essere condannato penalmente.
Secondo la Cortedi Cassazione penale anche gli account sono tutelati dalla protezionedel cosiddetto «domicilio informatico» indipendentemente dalla naturadei dati contenuti nella casella di posta elettronica. La sentenza 42021 del 26 ottobre 2012, resa dalla quinta sezionepenale della Suprema Corte – che Giovanni D'Agata, fondatore dello“Sportello dei Diritti” porta all’attenzione per censurare una prassiche continua a perpetuarsi in Italia, quella del controllo illegittimodei dipendenti da parte dei datori – ha, infatti, ritenutoinammissibile il ricorso presentato dal responsabile di un ufficiocondannato dalla Corte d’appello di Roma a quasi un anno di reclusioneper essersi introdotto abusivamente nel server di posta elettronicadella società violando l’accesso a caselle postali e-mail di alcunidipendenti dell’ufficio. La quinta sezione penale ha quindi confermato la sentenza di condannaper il reato di cui all’articolo 615 ter del codice penale, neiconfronti del superiore riconosciuto titolare di conoscenze da tecnicoinformatico, rilevando che «l’articolo 615 ter del Cp, introdotto aseguito della legge 23 dicembre 1993, n. 547, il legislatore haassicurato la protezione del “domicilio informatico” quale spazioideale (ma anche fisico in cui sono contenuti i dati informatici) dipertinenza della persona, a esso estendendo la tutela dellariservatezza della sfera individuale, quale bene anchecostituzionalmente protetto. Tuttavia l’articolo 615 ter Cp non silimita a tutelare solamente i contenuti personalissimi dei datiraccolti nei sistemi informatici protetti, ma offre una tutela piùampia che si concreta nello “jus excludendi alios”, quale che sia ilcontenuto dei dati racchiusi in esso, purché attinente alla sfera dipensiero o all’attività, lavorativa o non, dell’utente; con laconseguenza che la tutela della legge si estende anche agli aspettieconomico-patrimoniali dei dati, sia che titolare dello “jusexcludendi” sia persona fisica, persona giuridica, privata o pubblica,o altro ente». Per dirla in altre parole l’introduzione abusiva nella postaelettronica altrui e l’uso illecito del relativo account è un reatoriconosciuto dall’ordinamento penalmente punibile. Nel caso in questione nel dichiarare inammissibile il ricorso, gliermellini hanno confermato la condanna a quasi un anno di carcere edun’ammenda di mille euro.