Le difese d’ufficio a Roma — chi tutela gli Avvocati? — Articolo del Presidente

La riforma sulla gestione delle difese d’ufficio adottata dal Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Roma con delibera adottata nell’
adunanza del 7 luglio 2011

di Fabrizio Bruni*

Il sistema delle difese d’ufficio, insieme
a quello del patrocinio gratuito, è volta a garantire l’effettività della
difesa tecnica in ogni stato e grado del processo – ed in quello penale arriva
ad essere obbligatoria – per tutti i cittadini (anche stranieri), così come
sancito dalla Costituzione (art. 24) e dalla Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo.

A tal riguardo, il codice di procedura
penale prevede, per l’imputato, l’obbligo della nomina di un difensore
d’ufficio allorquando, in base all’art. 97 c.p.p., questi si trovi in
momentanea assenza del difensore titolare o in mancanza originaria di esso.
Detta nomina, quindi, può essere, nel primo caso, limitata alla singola udienza
– nomina ex IV comma stesso articolo – o riguardare, nel secondo caso, l’intero
processo – nomina I comma del medesimo.

Le regole in vigore negli anni passati,
stabilivano un turno d’aula per le nomine con il suddetto IV comma – che potevano
trasformarsi in nomine per l’intero processo (I comma). In sostanza, ad ogni
avvocato iscritto nelle liste dei difensori d’ufficio, a turno ed in un
determinato giorno, era assegnata un’aula nella quale lo stesso era a
disposizione del giudice.

In seguito, questo sistema del difensore
d’aula è stato abolito a favore di un sistema in cui si chiedeva di garantire,
ai difensori di turno, la “sola” reperibilità in tribunale, inserendo la
presenza in appositi registri, tenuti dall’ANF e dalla Camera Penale.

All’inizio di quest’anno, l’Ordine degli Avvocati di Roma ha di
nuovo modificato il sistema, abolendo i registri ed attribuendo la gestione dei
turni, non più alle associazioni rappresentative degli avvocati, quale quelle
summenzionate, ma ad un call center gestito dalla Lextel
.

Tale sistema non ha funzionato come
previsto. Esso, oltre a spersonalizzare il rapporto degli avvocati con chi
doveva, “dall’esterno” (in seguito alla novità predetta), gestire il servizio,
ha difettato in efficienza rendendo meno semplice la gestione del turno, sia da
parte degli avvocati che degli stessi giudici e cancellieri. Infatti, si sono
riscontrate difficoltà particolari nel reperimento dei difensori d’ufficio per le
immediate esigenze d’udienza. Molte volte, dalle aule non si riusciva a
contattare il call center o quest’ultimo, talvolta, scopriva che l’avvocato
contattato non sapeva di essere di turno quel giorno (ed infatti la
comunicazione del turno non era sempre efficace).

Questo sistema ha trovato la ferma
opposizione dell’ANF – che per l’occasione ha raccolto oltre 700 firme di
avvocati contrari – e della neo costituita ADU – Associazione Difensori
d’Ufficio.

L’Ordine degli Avvocati di Roma ha inoltre emanato una nuova
delibera in materia, nel mese di luglio del corrente anno
– un testo che ai più è sembrato poco
chiaro, con la presenza di omissis che non ne hanno certo aiutato la
comprensione – con il quale ha disposto l’eliminazione del turno di cui
all’art. 97, IV comma, c.p.p. limitandolo alle sole chiamate per il comma I
(casi che, in udienza, accadono in minima parte). Per cui, per le nomine fatte
ai sensi del IV comma, devono ora essere chiamati gli avvocati immediatamente
reperibili in aula.

L’A.D.U. si è opposta a tale deliberazione (si
veda il blog raggiungibile
digitando: associazione-difensori-ufficio-roma.blogspot.com
) evidenziando le seguenti motivazioni:

1) Il fatto di disporre che la difesa per
la singola attività d’udienza (IV comma) venga svolta da un avvocato già
presente in aula per discutere una propria causa, espone al rischio della
mancanza, da parte di questo, di sufficiente motivazione nell’impegno a
prestare un’attività non sua e che potrà dallo stesso facilmente essere vista
come una perdita di tempo.

Tenendo conto che il difensore dovrebbe
studiarsi nella stessa udienza il fascicolo della causa affidatagli quella
mattina, sarebbe umana la tentazione di “levarsi subito di torno” l’incombente
d’ufficio per tornare a concentrarsi sulla propria causa, trascurando l’altra.
Si pensi ai casi in cui si chiede al difensore di esaminare testi, fare
discussioni, o di poter sollevare eccezioni laddove ve ne sussistano i
presupposti.

Questo sistema, dunque, va a mettere a
serio rischio la qualità della effettiva tutela dell’imputato.

Al contrario, per l’avvocato che si trova
in Tribunale solo per fare il turno di difensore d’ufficio, non è certo un
intralcio studiarsi la causa in udienza – essendo la sola ragione per cui egli
è presente e l’unica attività che gli è richiesta – fornendo, mediamente,
maggiori garanzie di impegno a favore dell’imputato.

2) Anche in alcune difese fatte con il IV
comma è possibile per il difensore esperire un tentativo di recupero del
relativo onorario (in genere liquidato nei minimi tariffari, se non spesso al
di sotto!), o nei confronti direttamente dell’imputato o, successivamente, in
caso di infruttuosa escussione dello stesso (che può rivelarsi dispendiosa di
tempo e denaro), facendosi corrispondere l’equivalente dal Tribunale. Da non
dimenticare, poi, che in questo modo si può acquisire talvolta (seppur non
frequentemente) un nuovo cliente.

Con il nuovo sistema introdotto dal CdO di
Roma, invece, si riduce la possibilità di entrate economiche per il difensore
d’ufficio. Infatti, in questo modo si assegnano nuovi incarichi agli avvocati
più presenti in udienza che hanno molto lavoro, i quali, paradossalmente, spesso
non sentono neanche l’esigenza di attivarsi per recuperare tale credito per cui
di fatto svolgerebbero l’attività gratuitamente a scapito dei Colleghi.

3) Inoltre, in tale delibera del CdO di
Roma, mentre si fa cenno alla persistenza del turno di cui al 1° comma, si
abolisce la comunicazione dei relativi turni trimestrali
. Questo ha creato
forti incertezze, timori e disorientamento nei difensori d’ufficio in quanto
costoro si chiedono come potranno essere a conoscenza dei giorni in cui
rendersi reperibili per essere chiamati a fare le sostituzioni in aula.

C’è il serio timore, quindi, di essere
chiamati nel corso della trattazione di un proprio processo, mentre si è in un
interrogatorio in caserma, a studio, a casa, in uffici, o in altri luoghi.

Tale decisione pone un delicato problema di trasparenza per cui
sarà molto difficile, se non impossibile, conoscere i criteri attraverso i
quali l’Ordine procederà all’inserimento nei turni dei colleghi
.

4) Infine, l’ultimo punto della delibera –
e questo sembra, allo stato, non riguardare solo i difensori d’ufficio –
prescrive che “dopo la seconda assenza del difensore nominato, specie nel
processo, si deve far luogo alla sostituzione definitiva come prevista
dall’ultima parte del IV comma dell’art. 97 c.p.p., con chiamata diretta al
seguente numero (omissis)”
. Questa disposizione, seppur, ad una prima
lettura, possa sembrare animata da buone intenzioni, si arroga l’autorità di
poter punire indiscriminatamente certe condotte che, talvolta, possono essere
dettate, invece, anche da valutazioni di strategia difensiva (vedi, ad es.,
nelle questioni di nullità delle notifiche). Si vuole, dunque, andare a
sindacare d’autorità quei comportamenti processuali che possono essere frutto
di valutazioni discrezionali da parte dei difensori stessi.

Sembra che quest’ultima disposizione della
delibera che si commenta, abbia preso origine da una proposta della stessa
associazione dei difensori d’ufficio (ADU) formulata in sede di apposita
riunione preliminare presso il CdO di Roma. In tale riunione si sosteneva l’esigenza
di sfoltire le liste dei difensori d’ufficio – al fine di garantire un minimo
standard qualitativo nelle medesime difese ed individuando perciò conseguenti
criteri di selezione – e si proponeva, tra l’altro, l’allontanamento di quei Colleghi
che dovessero gestire con evidente negligenza e superficialità le cause affidategli,
attraverso la previsione della revoca della nomina alla “seconda assenza consecutiva
ingiustificata e solo, appunto, per i difensori d’ufficio”, esponendoli
così a comprensibili sanzioni disciplinari. Questa proposta dell’ADU è stata
vistosamente stravolta nel testo della delibera medesima.

L’impressione che se ne trae, e con fondata
preoccupazione, è che vi sia un modo di procedere “approssimativo” nella
gestione dell’importante ed essenziale servizio delle difese d’ufficio e che dà
l’idea, insieme, dell’incapacità di amministrazione della materia e della
scarsa considerazione che, attualmente, l’Ordine di Roma ha degli Avvocati che
dovrebbero garantire il funzionamento di questo servizio.

* Articolo redatto in collaborazione con l’Avv. Francesco Ricciardi

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