La diffida prevista dal D.Lgs. n. 124 del 2004

Alcuni illeciti, in materia di sicurezza sul posto di lavoro, possono essere sanati con il pagamento di 516 euro. Ma il ministro del lavoro ha tenuto a sottolineare, con circolare n. 9 del 23 marzo 2006, che ciò è possibile solo dopo un atto di diffida all’azienda da parte del personale ispettivo compreso quello di enti previdenziali. Infatti, questa, precisa il ministro, è condizione di procedibilità per erogare la sanzione a fronte degli illeciti commessi.

Contestare e notificare una infrazione che rientri nella categoria di quelle sanabili senza la preventiva diffida, renderebbe l’atto illegittimo perché minato da un vizio di procedura.Sono sanabili con diffida pari a 516 euro gli illeciti compiuti da aziende sul posto di lavoro per:Non essere fornito di registro infortuni;1. Non aver annotato gli infortuni con assenza dal lavoro di almeno un giorno sul registro infortuni;2. Non custodire la cartella sanitaria dei lavoratori soggetti a sorveglianza;3. Non aver consegnato copia della cartella sanitaria al lavoratore su richiesta o a fine rapporto;4. Nominativo rappresentante del servizio di prevenzione e protezione (Rspp);5. Mancata comunicazione a Dpl e Usl del nominativo del Rspp;6. Non aver tenuto la riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi;7. Aver omesso la notifica preliminare e gli aggiornamenti (eventuali) all’Usl prima di inizio lavoro in cantieri temporanei e mobili;8. Non aver messo a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del Psc e Pos 10 giorni prima dell’inizio lavori in cantieri temporanei o mobili;9. Non aver trasmesso il Psc (piano sicurezza cantieri) alle imprese esecutrici prima dell’inizio lavori in cantieri temporanei o mobili;10. Non aver trasmesso il Pos al coordinatore prima dell’inizio lavori cantieri temporanei o mobili.L’art. 13 della legge n. 124 del 2004 in vigore dal 27 maggio 2004, impone, agli organi competenti durante le ispezioni sul posto di lavoro, qualora accertino violazioni ed illeciti sanabili, di redigere il verbale d’ispezione annettendo, in questo, la relativa diffida, intimando il datore di lavoro ad ottemperare, ponendo rimedio, in un termine stabilito.

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