SCHIRRU (PD): Eliminare le discriminazioni per l’arruolamento delle donne nella GF

È stata presentata da Amalia Schirru, nei giorni scorsi alla Camera un’interrogazione (Atto Camera 5-03266) al Ministro della difesa e al Ministro per le pari opportunità, per chiedere un adeguamento dell'elenco delle cause di non idoneità delle donne nelle Forze Armate e, più in generale per sollecitare una revisione della materia inerente il servizio militare femminile.

“Numerose donne negli ultimi tempi, mi hanno segnalato che a causa della presenza di protesi mammarie bilaterali, quindi non a causa della presenza di una patologia, bensì per la protesi conseguente un intervento di chirurgia estetica, sono state dichiarate inidonee al servizio.
Ritengo che una direttiva di ben dieci fa, basata sul risultato di interventi di chirurgia estetica anteriori al 2000 non può sicuramente regolamentare le attuali situazioni. Alla luce della notevole evoluzione nel campo della chirurgia plastica ed estetica, numerosi sono stati i passi in avanti, al punto che anche le convinzioni e i pregiudizi in campo medico, come nel senso comune, hanno subito un notevole cambiamento che richiede un necessario adeguamento rispetto ai tempi, alle conoscenze ed alle tecniche di intervento.
Tra l’altro, già nel 2000, anche il Ministero delle pari opportunità aveva puntualizzato ch tutti i requisiti di idoneità, compresi quelli fisici, per i concorsi sull'ingresso delle donne nei Corpi militari finora riservati agli uomini andavano rivisti.
Per questa casistica specifica, sarebbe opportuno parlare d’inidoneità solo in caso di misure (naturali o modificate con la chirurgia estetica) veramente fuori dalla norma, tali da essere considerate veri e propri ostacoli ai movimenti e all'attività fisica necessaria alla vita e al tipo di lavoro che le future finanziere andranno a svolgere.
Mi auguro che entro il 6 settembre, scadenza di revisione per molte ragazze, possa cambiare qualcosa.”

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-03266
presentata da
AMALIA SCHIRRU
mercoledì 21 luglio 2010, seduta n.356

SCHIRRU, RUGGHIA, MATTESINI, GATTI, RAMPI, GNECCHI, DAMIANO, BOBBA e SBROLLINI. –
Al Ministro della difesa, al Ministro per le pari opportunità.
– Per sapere – premesso che:

come si legge dallo stesso sito internet del Ministero della difesa «L'entrata in servizio di personale femminile nelle Forze Armate italiane è un argomento di cui sia la pubblica opinione sia le istituzioni militari discutono dal 1963, anno in cui una proposta di legge fece cenno per la prima volta a tale possibilità. Sin dal 1919 le donne sono state ammesse all'esercizio di tutte le professioni ed impieghi pubblici con l'esclusione della difesa militare dello Stato. Anche successivamente, la legge 9 febbraio 1963 n. 66 »Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni«, pur consentendo l'accesso delle donne a tutte le cariche pubbliche, ha mantenuto una riserva sulla possibilità di arruolamento nelle Forze Armate. Questo ha comportato che, nel nostro Paese, l'opinione pubblica ha sviluppato, nel corso degli anni, una cultura ed una sensibilità di base sulla questione, che progressivamente hanno condotto all'istituzione del servizio militare volontario femminile. Il concetto di »donna soldato« nasce dunque esclusivamente come richiesta della società civile. A distanza di quasi quaranta anni dal lontano 1963, i numerosi progetti di legge presentati nelle varie legislature, gli studi, le proposte hanno trovato una risposta positiva. Inoltre, l'evoluzione della società e del quadro internazionale hanno consentito di guardare con nuova apertura al servizio militare femminile»;

in data 19 aprile 2000, il direttore generale della sanità militare ha emanato la direttiva «Delineazione del profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare», che illustra i criteri per la selezione del personale femminile con l'elenco aggiornato delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare;

da quanto si evince dalla suddetta direttiva «Delineazione del profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare», agli «esiti di mastoplastica riduttiva senza limitazioni funzionali», si assegnano coefficienti 2-3 CO. (Si precisa che l'attribuzione del coefficiente «2» avviene per la presenza di disturbi funzionali lievi che, a giudizio del perito, non comportino alcuna ricaduta sull'espletamento del servizio militare; l'attribuzione del coefficiente «3» o «4», fatta eccezione per gli esiti di pregressa infermità espressamente specificati nella direttiva, della presenza di alterazioni anatomiche o funzionali che, pur non raggiungendo il grado previsto per un giudizio di non idoneità al servizio militare, determinino un disturbo significativo, sotto il profilo medico-legale, dell'organo o apparato interessato);

nel decreto 15 dicembre 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 299 Supplemento Ordinario del 27 dicembre 2003) direttive tecniche da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze 17 maggio 2000, n. 155, concernente il «Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare» si legge: «XIII – MAMMELLA (Punto 13 dell'elenco allegato al decreto ministeriale 17 maggio 2000) Le patologie ed i loro esiti della ghiandola mammaria che siano causa di rilevanti disturbi funzionali. Rientrano in tale previsione: – la mancanza congenita od acquisita di una sola mammella; i processi flogistici o displastici ed i loro esiti di notevole entità; – gli esiti di mastoplastica riduttiva con rilevanti limitazioni funzionali; – gli esiti di mastectomia settoriale. La protesi mammaria è causa di non idoneità. La megalomastia è causa di non idoneità solo quando costituisce impaccio motorio o grave disarmonia»;

ancora, il decreto 5 dicembre 2005 concernente la «Direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare», stabilisce invece che, differentemente dal succitato decreto ministeriale 17 maggio 2000 – «Al punto 81. Gli esiti di mastoplastica riduttiva senza disturbi o limitazioni: funzionali. 2 CO; 82. Gli esiti di mastoplastica riduttiva con lievi disturbi o limitazioni: funzionali. 3-4 CO; Al punto 83. La protesi mammaria applicata con mezzi di ultima generazione qualitativamente adeguati, regolarmente testati e garantiti dalla casa costruttrice, con buona riuscita tecnica ed estetica dell'impianto, in 2 CO assenza di alterazioni anatomo-funzionali; Al punto 84. Gli esiti di mastoplastica, di grado non inabilitante, con lievi alterazioni anatomo-funzionali»;

tuttavia, risulta da diverse segnalazioni pervenute, che a causa della presenza di protesi mammarie bilaterali, quindi non a causa della presenza di una patologia, bensì per la protesi conseguente un intervento di chirurgia estetica, alcune ragazze siano state dichiarate inidonee;

si ritiene che una direttiva di dieci fa, basata sul risultato di interventi di chirurgia estetica anteriori al 2000 non possa sufficientemente e adeguatamente regolamentare le attuali situazioni. Alla luce della notevole evoluzione nel campo della chirurgia plastica ed estetica, numerosi sono stati i passi in avanti, al punto che anche le convinzioni e i pregiudizi in campo medico, come nel senso comune, hanno subito un notevole cambiamento che richiede un necessario adeguamento rispetto ai tempi, alle conoscenze ed alle tecniche di intervento;

sull'argomento, già nel 2000, il Ministero delle pari opportunità aveva puntualizzato con una nota stampa che: «Tutti i requisiti di idoneità, compresi quelli fisici, per i concorsi sull'ingresso delle donne nei Corpi militari finora riservati agli uomini vanno rivisti. Saranno esaminati fra breve da un'apposita Commissione consultiva, cui parteciperanno anche delegati del nostro ministero, che coadiuverà i capi di stato maggiore e gli addetti al reclutamento». E anche la Guardia di finanza aveva parlato di inidoneità solo in caso di misure (naturali o modificate con la chirurgia estetica) veramente fuori dalla norma, tali da essere considerate veri e propri ostacoli ai movimenti e all'attività fisica necessaria alla vita e al tipo di lavoro che le future finanziere andranno a svolgere;

d'altra parte le candidate devono già rispettare anche altri requisiti fisici: non possono essere più basse di un metro e mezzo, pesare meno di 41 chili e avere un diametro toracico inferiore ai 70 centimetri;

i criteri che sarebbe opportuno seguire dovrebbero quindi essere legati alla funzionalità fisica e psichica dei candidati, per evitare ogni possibile discriminazione -:

se non si ritenga opportuno effettuare un adeguamento dell'elenco delle cause di non idoneità di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2000, che pertanto allo stato attuale dei fatti è, ad avviso degli interroganti, nettamente in contrasto con l'obiettivo delle pari opportunità tra i due sessi;

se non si ritenga opportuno aprire un tavolo di concertazione tra il Dipartimento delle pari opportunità e il Ministero della difesa al fine di rivedere e aggiornare la materia inerente il servizio militare femminile. (5-03266)

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