su. Ercolino Duilio (PD)
Per sapere – premesso Che:
la legge n. 210 del 1992, in materia di indennizzi A favore dei Soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie ed emotrasfusioni, affida alle Commissioni mediche ospedaliere (CMO) Il Compito di esprimere il giudizio sanitario in Merito al Nesso causale tra il trattamento terapeutico e la menomazione o la morte del Cittadino, nonchè in Merito alla Tempestività della domanda, Rispetto ai termini di decadenza previsti, ai sensi DELL'ARTICOLO 5 della legge, contro la decisione delle CMO è ammesso ricorso al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; come l'interrogante ha già avuto modo di evidenziare Nella propria interrogazione uno risposta in Commissione n. 5-01451 del 21 maggio 2009, presso gli uffici del Ministero, in sede di decisione in via gerarchica, è invalsa una Prassi non conforme al dettato normativo, in effetti, nei frequenti casi in CUI I Cittadini ricorrenti impugnino il giudizio delle OCM per i soli profili inerenti la Tempestività della domanda, il citato Ministero ha provveduto Spesso uno Riformare nel Merito I provvedimenti emanati delle commissioni mediche, sindacando Nuovamente ed escludendo l'Esistenza del morbo Nesso causale tra vaccinazione e, prima Invece pacificamente Riconosciuto, in sede di risposta, Resa all'interrogante il 29 settembre 2009, il Ministro interrogato ha riferito Che «Nella Considerazione della unicità della Vicenda clinica CUI fa riferimento Ogni Istanza di indennizzo», «Appare imprescindibile Che in ambito di ricorso ai sensi DELL'ARTICOLO 5 della legge n. 210/92, trattandosi di erogazione di indennizzo da parte dello Stato, l'Ufficio Medico Legale, Acquisite tutte le informazioni utili Ritenute e valutata la Vicenda clinica Nella sua globalità, si esprima, al pari della OCM, Verificando La presenza dei Requisiti di legge E con unicità di giudizio », in tutta evidenza, non solo la risposta si Dimostra di non pertinente Rispetto alla puntuale Questione sollevata, ma con essa si conferma l'Esistenza e la gravità della Prassi censurata Nella precedente interrogazione, in patente violazione GPL ad avviso dell ' interrogante DELL'ARTICOLO 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971 RECANTE NORME GENERALI in materia di ricorsi amministrativi, ed infatti in materia di ricorsi amministrativi, ed in particolare di ricorso gerarchico proprio ed improprio, vista la natura giustiziale, trova applicazione il principio generale proprio della Funzione giurisdizionale della corrispondenza tra chiesto (petitum ) e pronunciato (decisum), con Divieto per l'Autorità amministrativa di pronunciarsi ultrapetita, riformando o annullando l'atto impugnato per motivi differenti da Quelli oggetto di gravame; questa regola, Dottrina Dalla unanimemente riferita e già affermata in risalenti Decisioni giurisdizionali (ex plurimis, Consiglio Stato, sezione V, 31 ottobre 1980, n. 909) è Stata definitivamente ribadita dall'Adunanza Generale del Consiglio di Stato del 10 giugno 1999, n. 8, secondo la Quale l'Autorità amministrativa investita del ricorso PUÒ Prendere in esame solo le censure ivi prospettate e non ha il potere di Integrare d'ufficio l'oggetto del procedimento;, conseguentemente venire dell'interrogante già notato in sede di replica, la Prassi censurata Appare priva di Qualsiasi Fondamento normativo e Mossa Esclusivamente da Considerazioni d'ordine finanziario, non pertinenti e non consentite Dalla legge;
per l'effetto, non solo si aggrava la posizione del ricorrente in sede di ricorso giurisdizionale, ma, una volta rilevata dal giudice ordinario l'illegittimità dei Provvedimenti emanati, si espone il Ministero uno pesanti e non necessarie condanne alle spese di giudizio -:
se, alla luce dei chiari precedenti del Consiglio di Stato, il Ministro interrogato non intenda emanare appositi atti di indirizzo ai uffici propri, confor al dettato normativo, modificando così la propria Prassi in materia di ricorsi ex lege n. 210 del 1992, in particolare limitando il proprio sindacato ai motivi proposti dalle parti ricorrenti, escludendo comunque, ove non espressamente richiesto, una nuova Valutazione medico legale sul Nesso causale tra vaccinazione (o emotrasfusione) e patologia;
se, quantomeno, il Ministro interrogato non reputi opportuno rimeditare la propria acquisendo Prassi,, sul punto, i pareri dei COMPETENTI organizzazione istituzionale di consulenza al Governo, ed in particolare, del Consiglio di Stato e dell'Avvocatura Generale dello Stato