GIUDICE DI PACE : RINVIATA LA MODIFICA DELLA COMPETENZA AL 31 OTTOBRE 2025 – INFO N° 318-

con l’impegno di sempre….
Giorgia e Roberto
GIUDICE DI PACE :
RINVIATA LA MODIFICA DELLA COMPETENZA
AL 31 OTTOBRE 2025
– INFO N° 318-
A cura degli Avv. Roberto Nicodemi e Giorgia Celletti

Cara\o collega,
Ti informiamo che l’ampliamento delle competenze, sia per valore che per materia, del Giudice di Pace, previsto dal Decreto Legislativo 116/2017, è stato posticipato – in virtù dell’art.8 della legge n°8 del 2020 –  dal 31 ottobre 2021 al 31 ottobre 2025.
Riteniamo che la nuova competenza del Giudice di pace, se non accompagnata da una adeguata preparazione dei giudici, un miglioramento degli uffici giudiziari, una implementazione del personale di cancelleria ed una completa informatizzazione, determinerà notevoli problemi per tutti i cittadini e non solo per gli operatori del diritto.
In attesa di vedere quali saranno le iniziative che prenderanno le nostre rappresentanze istituzionali a riguardo, Vi ricordiamo quanto segue.
La suddetta norma prevede che il Giudice di Pace sarà competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a 30.000 ( ATTUALMENTE 5.000) euro.
Per le cause in materia di R.C.A. fino a 50.000 ( ATTUALMENTE 20.000) euro.
Inoltre, sarà competente per qualunque ne sia il valore per:
1) le cause relativa ad apposizione dei termini ( ATTUALMENTE ”  per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi”);
2) per  le  cause  in materia  di  condominio  negli  edifici,  come  definite   ai   sensi dell’articolo  71-quater  delle  disposizioni  per  l’attuazione  del codice civile ( ATTUALMENTE ” per le cause relative alla misura ed alle  modalita’  d’uso  dei servizi di condominio di case);
3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori  di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti  e  simili  propagazioni che superino la nomale tollerabilita’ ;
3 bis)  per le  cause  relative  agli  interessi  o  accessori  da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali;
Il Giudice di Pace  sarà competente anche :
per le cause relative alle materie di cui al libro terzo,titolo II, Capo II, Sezione VII del codice  civile,  fatta  eccezione per quella delle distanze di cui agli articoli 905,  906  e  907  del medesimo codice;
per le cause in materia di stillicidio e di  acque  di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezioni VIII e IX del  codice civile;
per le cause in materia di occupazione e di invenzione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione I del codice civile;
per le cause in  materia  di  specificazione,  unione  e commistione di cui al libro terzo, titolo II, Capo  III,  sezione  II del codice civile;
per le cause in materia di  enfiteusi  di  cui  al  libro terzo, titolo IV del codice civile;
per le cause  in  materia  di  esercizio  delle  servitu’ prediali;
per le cause di  impugnazione  del  regolamento  e  delle deliberazioni di cui agli articoli 1107 e 1109 del codice civile;
per le cause in materia  di  diritti  ed  obblighi  del possessore nella restituzione della cosa,  di  cui  al  libro  terzo, titolo VIII, Capo II, Sezione I del codice civile.»;
Il giudice di pace sarà altresi’ competente, purche’ il valore della controversia,  non  sia superiore a trentamila euro:
1) per le cause in materia di usucapione dei beni  immobili  e  dei diritti reali immobiliari;
2) per le cause in materia di riordinamento della proprieta’ rurale di cui al libro terzo, titolo II, Capo  II,  sezione  II  del  codice civile;
3) per le cause in materia di accessione;
4) per le cause in materia di superficie.
Il Giudice di Pace avrà  la competenza in materia di esecuzione forzata relativamente alle espropriazioni forzate di mobili, che non siano però insieme con un immobile, ma con competenza anche per provvedere ex art. 513 , 518, 519, 520, 521 bis, 543 c.pc..
Il Giudice di pace potrà decidere secondo equità fino a 2.500 euro.
Con la speranza di svolgere nel migliore dei modi il nostro ruolo di rappresentanti di categoria e salvi eventuali errori, sempre compiuti in buona fede, rimaniamo a vostra disposizione per ogni eventuale, ulteriore info, anche al numero 3286928765.
Con l’impegno di sempre.
Roberto Nicodemi e Giorgia Celletti🥰🥰

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