Indicatori Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) Serve la proroga dei versamenti.

I Decreti di approvazione ed integrazione degli ISA, quest’anno sono stati approvati dal Ministero dell’Economia e Finanze successivamente ai termini ordinari. Pertanto è opportuno concedere a tutti i contribuenti con Partita Iva, una proroga dei versamenti a saldo e in acconto derivanti dalla dichiarazione dei redditi e dalla dichiarazione Irap.

Le attuali scadenze previste per il 30 giugno ed il 31 luglio 2021 con la maggiorazione dello 0,40%, dovrebbero essere così modificate:

  1. a) 31.08.2021 senza maggiorazione;
  2. b) 30.09.2021 con la maggiorazione dello 0,4%.

Lo spostamento dei termini di scadenza dovrebbe riguardare anche il versamento a saldo dell’IVA 2020 per i soggetti che non hanno pagato entro il 16 marzo, il diritto annuale della Camera di Commercio ed i contributi previdenziali.

Come già avvenuto in altri anni la proroga dovrà interessare tutti i contribuenti con partita Iva, e quindi non solo quelli a cui si rendono applicabili gli ISA ma anche i soggetti che presentano cause di esclusione, i contribuenti minimi, i forfetari, i soci delle società di persone e di capitali e gli associati di imprese e studi professionali interessati o meno dagli ISA.

Come noto, gli ISA devono essere approvati dal MEF con apposito Decreto da emanare entro il 31.12 del periodo d’imposta per il quale sono applicati.

A seguito dell’emergenza Covid-19 il D.L. Rilancio n. 34/2020 all’art. 148 ha previsto che per i periodi d’imposta 2020 e 2021 i termini:

– di approvazione degli ISA sono prorogati al 31.03 (anziché il 31.12 del periodo d’imposta per il quale sono applicati)

– di integrazione degli ISA sono prorogati al 30.04 (anziché il 28.02 dell’anno successivo a quello di applicazione.

Senza considerare la proroga dei termini di approvazione (90 gg), possiamo dire che 60 giorni in avanti per il Decreto di integrazione ci sono tutti.

Infatti, il MEF con Decreto del 02.02.2021 (pubblicato in GU il 19.02.2021) ha approvato i 175 ISA con le relative note tecniche.

La “Commissione degli Esperti per gli ISA” con la riunione del 9 aprile 2021 ha analizzato gli interventi correttivi straordinari “COVID-19”, le ulteriori cause di esclusione, gli aggiornamenti delle analisi territoriali e delle misure di ciclo settoriale relativi agli ISA in applicazione per l’anno 2020.

Con il Provvedimento n. 102484 del 23.04.21, l’Agenzia Entrate ha approvato le specifiche tecniche per l’acquisizione degli ulteriori dati ISA, che sono forniti successivamente tramite la consultazione del “Cassetto Fiscale” del contribuente, all’interno dell’area riservata dell’Agenzia Entrate (30.04.2021).

Con il Provvedimento n. 103206 del 26.04.21, l’Agenzia Entrate ha stabilito i livelli di affidabilità fiscale ai quali sono collegati i benefici premiali.

Con successivo Decreto del 30.04.2021 il MEF ha approvato le integrazioni e le modifiche agli ISA.

Il 03.05.2021 l’Agenzia Entrate ha fornito il prodotto software ISA versione 1.0.0.

Ciò vuol dire che fino a tale data, il software ISA necessario per verificare i risultati e i voti non era disponibile, come spesso avvenuto negli anni precedenti anche con il software Gerico degli studi di settore.

E non vogliamo pensare ad eventuali, consuete modifiche che saranno apportate al software, poiché con un semplice sguardo agli anni 2019 e 2018 degli ISA si riscontra quanto segue:

– ISA 2019 periodo d’imposta 2018 versione, 1.0.0 del 06.06.19, 1.0.1 del 11.06.19, 1.0.2 del 19.06.19, 1.0.3 del 26.06.19, 1.0.4 del 19.07.19, 1.0.5 del 31.07.19, 1.0.6 del 23.08.19 per arrivare addirittura alla versione 1.0.7 del 30.08.19;

– ISA 2020 periodo d’imposta 2019 versione 1.0.0 del 04.05.20, 1.0.1 del 06.05.20, 1.0.2 del 08.06.20 per arrivare alla versione 1.0.3 del 29.10.20.

Se i tecnici hanno la possibilità di lavorare al software ISA aggiornandolo serenamente in vari mesi di lavoro, non si capisce perché la politica che, sempre promette ma non sempre mantiene, non concede anche agli addetti ai lavori lo stesso tempo per studiare, interpretare e mettere in pratica ciò che è stato fornito.

Siamo a conoscenza del fatto che con una semplice e nota deroga si elude quanto stabilito dallo Statuto del Contribuente, ma ci preme comunque ricordare che i 60 giorni richiesti dallo stesso Statuto per conoscere il nuovo programma ISA sono stati intaccati e le scadenze originarie dei versamenti non possono essere rispettate.

Pertanto indipendentemente dall’applicazione o meno degli ISA per l’anno 2020 le scadenze delle imposte di tal periodo dichiarativo devono essere già prorogate adesso.

Infine una nota. Premesso che per l’anno 2020 gli ISA sono un non senso, le attuali disposizioni prevedono che anche in caso di esclusione occorre comunque compilare il modello. Non ne capiamo il motivo e non siamo i soli ma sappiamo che quest’obbligo si traduce in complicazioni e maggiori costi per le imprese che, in questo momento, avrebbero bisogno di migliori attenzioni. Ci rivolgiamo quindi al Governo ed alla politica tutta affinché intervenga ed elimini questa assurdità e disponga che l’esclusione dell’applicazione degli ISA comporti anche quella della presentazione del modello.

 

Livorno, 01.06.2021

 

FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI

                                                                                          Carlo Fabbri

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