Indicazioni su circolari dirigenziali COVID19

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ha ricevuto segnalazioni in merito a situazioni anomale verificatesi in alcune istituzioni scolastiche nel territorio nazionale in relazione alle  norme anticovid in caso di applicazione delle misure di quarantena.

Un primo novero di casi riguarda quelle circolari dirigenziali che fissano l’isolamento fiduciario per periodi nominali di 10 giorni, ma di fatto inferiori a tale intervallo temporale. Poiché la normativa vigente, in attesa dell’esito del tampone su un caso sospetto, conferisce al dirigente la facoltà di far rimanere in servizio il personale presso l’istituto scolastico, accade di sovente che l’ASL comunichi con ritardo l’esito positivo, con la conseguenza che i docenti continuano a prestare servizio in un periodo in cui, invece, dovrebbero essere in quarantena, diventando inconsapevoli veicoli di diffusione del virus. Orbene, in tali casi i Dirigenti dispongono l’isolamento fiduciario con efficacia retroattiva e sempre per l’intero periodo di 10 giorni.

Un esempio. Se uno studente viene messo in isolamento per contatto stretto con un caso positivo dal 25 marzo e il risultato dell’esito positivo diventa noto il 31 marzo, il docente continuerà ad espletare il proprio servizio dal 25 al 31. Eppure, gli atti dirigenziali adottati in data 31, dispongono per i docenti l’isolamento per 10 giorni a partire dal 25, con efficacia retroattiva.

Tale soluzione però genera una serie di incongruenze giuridiche senza contare i rischi di diffusione del virus. Un soggetto non può avere lo status di “docente in servizio” e allo stesso tempo di “docente in isolamento fiduciario”. Quest’ultimo impone delle restrizioni (come il divieto di allontanamento dal domicilio) la cui violazione determina responsabilità ben note sanzionabili sotto diversi profili.

Sulla base di quanto rilevato, le circolari e gli altri atti di disposizione del Dirigente potrebbero esprimersi in due modalità:

  • la prima, fissando il termine reale di isolamento fiduciario (nell’esempio, i giorni di isolamento non saranno dal 25 marzo al 3 aprile, ma solo dal 31 marzo al 3 aprile);
  • a seconda, disponendo che i giorni di isolamento siano calcolati a partire dall’esito positivo del tampone (dal 31 marzo al 9 aprile).

Il primo orientamento è finalizzato all’immediato ritorno in servizio del personale scolastico e determina una maggiore assunzione di responsabilità da parte del Dirigente; il secondo orientamento, è in linea con un principio precauzionale finalizzato ad evitare possibili contagi. Invero, va precisato che nemmeno la seconda soluzione più in linea con il principio precauzionale sarebbe adeguata: la sospensione delle attività didattiche in presenza per caso covid viene genericamente disposta per un periodo di 14 giorni, con la conseguenza che altri alunni eventualmente infetti potrebbero aver continuato ad avere contatti con docenti nel periodo successivo all’allontanamento del caso sospetto e antecedente all’esito positivo del tampone (nell’esempio, un compagno di classe potrebbe essere stato contagiato dal caso covid il 24 marzo e, a sua volta, aver contagiato un docente il 30 marzo). Ne consegue che l’interpretazione più in linea con il diritto alla salute è quella che fissa il termine di isolamento a partire dal giorno in cui si ha l’esito positivo del tampone (nel caso, 10 giorni a partire dal 31 marzo).

Un secondo novero di segnalazioni è intervenuto in merito alla tendenza di alcuni dirigenti di pretendere che i docenti provvedano autonomamente e a proprie spese a sottoporsi al tampone molecolare o antigenico negativo. Ricordiamo che al docente viene applicata la disciplina del lavoro e che compete al datore di lavoro predisporre le misure idonee affinché possa avvenire il rientro in sicurezza. In tale ordine di idee, il Dirigente dovrebbe stipulare una convenzione con una struttura privata o coordinarsi con ente pubblico o, nella migliore ipotesi, predisporre la somministrazione del tampone attraverso il medico competente. A nostro avviso risulta importante sottolineare che i costi del tampone effettuato dai docenti siano a carico dell’istituzione scolastica, in quanto la necessità di appurare le condizioni di salute del lavoratore è determinata dall’ente stesso e dallo svolgimento delle proprie mansioni sul luogo di lavoro.

D’altra parte, è opportuno ricordare che per tutti i cittadini oltre al termine di 10 giorni con somministrazione del tampone, ancora vigente è la possibilità di isolamento per un periodo di 14 giorni senza somministrazione del tampone.

Il CNDDU invita, pertanto,

  • tutti i Dirigenti a rettificare in autotutela gli atti adottati, anche al fine di evitare inutili contenziosi che, in tale periodo, possono solo generare ulteriori e immotivati danni erariali;
  • tutti i Docenti a continuare a segnalare le discrepanze e le anomalie riscontrate nell’esercizio della professione anche in questo periodo emergenziale.

prof. Romano Pesavento                                                                                              prof. Alessio Parente                                                                                                

presidente CNDDU                                                                                             segretario generale CNDDU

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