CASSA FORENSE : DEDUCIBILITA’ FISCALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI –  INFO N°140 –

CASSA FORENSE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

A cura degli Avv. Roberto Nicodemi e Giorgia Celletti

Buongiorno colleghi,??
Vi ricordiamo che i contributi previdenziali possono essere portati nella contabilità per la loro deducibilità.
Nei giorni scorsi la rivista della Cassa Forense ha pubblicato un articolo di un collega romano che riteniamo possa essere di riferimento per tutti noi.
Per questo motivo abbiamo ritenuto opportuno riportare il comunicato presente sul sito istituzionale.
La deducibilità fiscale dei contributi previdenziali di Cassa Forense nel 2020
I contributi versati dai professionisti alla Cassa Forense, siano essi obbligatori o facoltativi – come indicati nell’art. 10, c. 1, lett. e) DPR 917/1986 – risultano fiscalmente deducibili dal reddito complessivo senza un limite massimo di deducibilità, come previsto dal regime di cassa.
Esempi di tali contributi sono:
Contributo soggettivo, calcolato sul reddito dichiarato ai fini IRPEF;
Contributo di maternità;
Tutti i contributi volontari versati (retrodatazione, riscatto laurea, riscatto servizio militare, ricongiunzione, contributo modulare volontario, etc.).
Giova specificare che il contributo integrativo, data la sua natura di onere addebitato in fattura al richiedente la prestazione, non risulta deducibile in quanto non effettivamente a carico del professionista. Esso viene versato direttamente alla Cassa Forense, pertanto non concorre alla formazione del reddito imponibile del professionista e dunque è indeducibile dal reddito netto.
Per quanto riguarda i professionisti che aderiscono al c.d. regime forfetario (art. 1, cc. 54-89 della L. 190/2014) o che hanno adottato la c.d. flat tax (art. 1, c. 55 L. 145/2018) la deduzione dei contributi previdenziali avviene invece in via eccezionale al momento della determinazione del reddito.
In particolare, per il Modello Unico 2020 relativo al periodo di imposta 2019, nel caso in cui il contribuente forfettario abbia dichiarato un reddito (rigo LM6 positivo), al rigo LM7 può essere indicato l’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati nel 2019 (a casse previdenziali di appartenenza, gestione separata ex L.335/95  Inps IVS, ecc.).
Pertanto in tale rigo saranno indicati solo i contributi obbligatori e non anche quelli di tipo volontario, come dedotto dalla Legge di Stabilità 2015 che non annovera tra i contributi deducibili quelli di tipo facoltativo o quelli per la ricongiunzione dei periodi assicurativi.
Qualora l’ammontare dei contributi versati dal professionista forfetario risulti superiore al reddito dichiarato, si limitano a capienza nel quadro LM al rigo 49, mentre l’eccedenza può essere dedotta solo nel rigo RP21.
Per poter recuperare l’onere sostenuto, dunque, deve sussistere necessariamente la base imponibile per IRPEF ordinaria: senza questa condizione – quindi su redditi derivanti da attività di regime agevolato – l’onere eccedente non rileva.
Dato poi che per i redditi derivanti da attività ordinarie i contributi devono essere innanzitutto dedotti dal reddito di impresa o di lavoro autonomo, e che la deduzione dal reddito complessivo avviene successivamente solo per la parte che non trova capienza, si può affermare che i contribuenti che aderiscono a questi regimi agevolati sfuggono a questo principio generale. In assenza di altri redditi, dunque, tali contribuenti non possono fruire di alcun vantaggio fiscale derivante dal versamento di contributi eccedentari o facoltativi.
Solo se il reddito può essere determinato su base analitica e dunque tassato con la progressività IRPEF ordinaria il maggiore versamento previdenziale può godere delle deduzioni fiscali ordinarie.
Pertanto, solo con l’applicazione dell’IVA secondo le regole ordinarie, con  l’ordinaria tenuta delle scritture contabili e soggiacendo ai sistemi di controllo statistico quali gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), il reddito professionale verrà determinato su base analitica – e non forfetaria – e il professionista può vedere dedotto il suo maggior versamento previdenziale secondo le modalità di deduzione ordinarie, conseguendo il massimo vantaggio possibile per effetto dell’attenuazione dell’incidenza fiscale sull’incremento del proprio montante contributivo.
Per concludere, anche gli eventuali oneri contributivi sostenuti per il riscatto del corso legale di laurea, per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, in regime forfetario, non sono deducibili, salvo il caso in cui il soggetto beneficiario, oltre che al reddito derivante dall’attività in regime agevolato, risulti titolare di altri redditi Irpef.
E’ stato il decreto legge 4/2019 ad introdurre per alcune categorie di soggetti la facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi non coperti da contribuzione antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso, estendendo tale facoltà anche ai periodi compresi tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo, parificandoli a periodi di lavoro non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione. Con la scelta del regime del forfait, come detto, vi possono essere preclusioni anche peri c.d. contributi modulari versati su base volontaria.
Avv. Filippo Mengucci – Foro di Roma
Per ogni ulteriore chiarimento, rimaniamo a vostra disposizione , anche telefonicamente  al numero 3286928765,
Con l’impegno di sempre.
I CONSIGLIERI COA ROMA
Avv. Roberto NICODEMI e Avv. Giorgia CELLETTI

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