Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del consiglio ha pubblicato sul proprio sito internet le risposte ai quesiti pervenuti sui costi rimborsabili ai sensi dell’articolo 96, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto).
Contributi 2019 – costi rimborsabili
1. Costi del personale e oneri previdenziali
La disposizione contenuta nell’articolo 96, comma 4, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, in corso di conversione, deve intendersi riferita alle voci di costo che non abbiano un’incidenza anche sui requisiti di accesso al contributo, essendo in questo caso la verifica non differibile.
In particolare tra i costi pagabili successivamente all’incasso del contributo non possono rientrare i costi relativi al personale, in quanto il mancato pagamento degli stipendi farebbe venir meno il requisito del “regolare adempimento degli obblighi derivanti da ciascuna tipologia di contratto collettivo di lavoro, nazionale o territoriale….”, richiesto dall’articolo 5, comma 1, lett b), del decreto legislativo 15 maggio 2017 n. 70 in capo alle imprese editrici richiedenti il contributo.
Conseguentemente anche i costi relativi al versamento degli oneri previdenziali non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 96, comma 4, del decreto-legge n. 104, trattandosi peraltro di materia oggetto di specifiche disposizioni di salvaguardia (vedi, da ultimo, l’art. 97 del medesimo decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104) che potranno trovare applicazione ai fini della verifica della regolarità previdenziale richiesta per legge al momento del pagamento.
2. Differimento del pagamento dei costi
Riguardo al tema in oggetto, il Dipartimento editoria specifica che l’articolo 96, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 prevede, limitatamente al contributo per l’annualità 2019, il differimento del pagamento dei costi, entro 60 giorni dall’incasso del saldo del contributo medesimo.
Al fine di consentire in sede istruttoria la quantificazione del contributo spettante, nel prospetto dei costi generato dalla piattaforma informatica che gestisce i procedimenti dei contributi diretti alla stampa, regolarmente certificato dalla società di revisione, dovranno essere riportati tutti i costi connessi alla produzione della testata (sostenuti e da sostenere in quanto differibili), indicando, ovviamente per i soli costi sostenuti, gli elementi identificativi degli strumenti di pagamento.
Per quanto concerne i costi il cui pagamento è differito ai sensi della predetta disposizione, di essi dovrà dar conto la società di revisione nella relazione da presentare entro il 30 settembre 2020 che dovrà poi essere integrata, successivamente all’avvenuto pagamento e nei termini indicati dall’articolo 96, comma 4, con l’indicazione degli strumenti di pagamento utilizzati per i pagamenti differiti.
Per leggere tutte le FAQ:
– Contributi diretti all’editoria, il Dipartimento aggiorna le FAQ
(Foto il alto: Andrea Martella, sottosegretario con delega all’editoria, in audizione presso la Camera dei deputati, tratta da www.camera.it)