Spieghiamo cos’è l’ecobonus

Serve una norma di interpretazione autentica su Ecobonus per fabbricati posseduti dalle imprese ma dati in locazione, in comodato o beni merce.

L’ecobonus, la detrazione Irpef per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, deve essere riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate anche per gli immobili della società concessi in locazione, in comodato o beni merce.

Il recente DL 34/2020, conosciuto come “Decreto Rilancio”, prevede l’innalzamento al 110% dell’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico in condomini e abitazioni principali. In questo periodo di emergenza Covid-19, è opportuno prevedere anche un valido Ecobonus su fabbricati e capannoni strumentali posseduti dalle imprese ma non utilizzati in proprio per l’attività.

La prassi dell’Agenzia delle Entrate, una su tutte la Ris. 340/E del 2008, che non riconosce l’agevolazione agli immobili non utilizzati in proprio, cioè ai beni merce o concessi in locazione, è in netto contrasto con la giurisprudenza di legittimità che, al contrario, sostiene le tesi opposte e riconosce come spettante l’agevolazione.

Attualmente i beneficiari dell’ecobonus che possono usufruire della detrazione sono tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento. In particolare, sono ammessi all’agevolazione: le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali); le associazioni tra professionisti; gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Con la Risoluzione n° 22/E del 2018 l’Amministrazione Finanziaria ha ammesso il sismabonus, anche per gli interventi riguardanti immobili posseduti da società e non utilizzati direttamente ma destinati alla locazione, atteso che la norma intende favorire la messa in sicurezza degli edifici per garantire l’integrità delle persone prima ancora che del patrimonio. L’Agenzia delle Entrate, in contrasto con la richiamata Risoluzione, ha invece escluso il riconoscimento delle detrazioni per interventi di risparmio energetico per i soggetti IRES che effettuano tali interventi su immobili locati o su immobili merce in base alla considerazione che “condizione per poter fruire della detrazione è che all’intervento […] consegua una effettiva riduzione dei consumi energetici nell’esercizio dell’attività imprenditoriale, mentre l’agevolazione non può riguardare gli interventi realizzati su beni oggetto dell’attività esercitata”. (cfr. ris. n. 340/E del 2008).

La motivazione della Ris. n. 22/E non deve essere letta in chiave limitativa poiché se la molla che ha fatto propendere per la concessione dell’agevolazione è la garanzia dell’integrità delle persone rispetto al patrimonio, con il risparmio energetico si garantisce l’ambiente prima ancora che il patrimonio. Il che è altrettanto importante.

Con una ulteriore risoluzione (la n. 303/2008) l’Agenzia ha negato il diritto all’agevolazione alle imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili “merce”.

Con l’interpello n. 956-1441 del 2019 la stessa Agenzia, nel confermare la posizione restrittiva espressa con la Ris. n. 340/E del 2008, si è posta in contrasto con la Ris.n. 22/E di un anno prima, sostenendo che i soggetti titolari di reddito d’impresa non possono beneficiare delle agevolazioni se gli immobili posseduti sono in locazione o destinati alla vendita.

Il fatto che i titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali da essi utilizzati nell’esercizio della loro attività imprenditoriale è in netto contrasto con la giurisprudenza di legittimità in quanto per ben cinque volte la Corte di Cassazione, con le sentenze n. 23031/2007, n. 19815/2019, n. 19816/2019, n. 29162 del 23.07.19 e n. 29164 del 12.11.19 si è espressa in senso contrario a quanto sostenuto dall’Amministrazione finanziaria.

In verità le tesi dell’Agenzia delle Entrate non godono di alcun impianto normativo a sostegno poiché e le disposizioni attuative dell’art. 2 del D.M. 19 febbraio 2007 non prevedono eccezioni.

Per dirimere il contrasto fra prassi amministrativa e sentenze di legittimità, riteniamo necessario un intervento di interpretazione autentica, affinché si fermi l’inutile contenzioso in essere.

Livorno, 01.06.2020

                                                                                                                  FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI

                                                                                                                                                 Marco Gelli

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