Nel giudizio giudizio di rinvio non può essere rilevata la non integrità del contraddittorio se non lo ha già fatto la Suprema Corte – [di: Avv. Mauro Vaglio] 17/02/2019 – Cass. 14.2.2019 n. 4463
Il presente giudizio di legittimità trae origine da un iniziale ricorso innanzi al Giudice di Pace di Roma avverso una sanzione amministrativa annullata per irregolare notificazione del verbale al portiere, senza che il destinatario fosse avvisato dell'avvenuta consegna con successiva raccomandata a.r.; il giudice di primo grado compensava le spese del giudizio, nonostante l'integrale accoglimento della domanda.
In sede di appello il Tribunale di Roma confermava la compensazione delle spese, sostenendo che sulla questione della notifica al portiere sussistesse contrasto di giurisprudenza fino all'anno 2007.
A seguito di ricorso per cassazione, la predetta sentenza veniva cassata per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., con rinvio ad altro giudice del Tribunale di Roma per la regolamentazione anche delle spese del giudizio per cassazione. Accertava infatti la Suprema Corte che la notifica della cartella esattoriale annullata dal giudice di prime cure era stata effettuata dall'agente per la riscossione ben oltre l'anno 2007 (cioè nel 2010) e il solo verbale era di quell'anno e che, perciò, il Comune di Roma non avrebbe dovuto procedere dopo svariati anni all'emissione del ruolo esattoriale.
Il Tribunale, nel giudizio di rinvio, rilevava una presunta violazione del contraddittorio per non essere stato evocato in giudizio anche il concessionario ed annullava la sentenza di primo grado, rimettendo la causa innanzi al giudice di pace. Ciò a conferma della protervia con cui molti magistrati negano il giusto compenso all'Avvocato che svolge il proprio lavoro, compensando o liquidando somme irrisorie a titolo di spese di giudizio.
Impugnata nuovamente la sentenza innanzi alla Suprema Corte, quest'ultima ha cassato anche tale assurda pronuncia ed ha enunciato il seguente principio di diritto in materia di giudizio di rinvio alla stregua della consolidata giurisprudenza già formatasi sul punto: “… non può essere eccepita o rilevata di ufficio la non integrità del contraddittorio a causa di un’esigenza originaria di litisconsorzio (art. 102 cod. proc. civ.) quando tale questione [come nella specie] non sia stata dedotta con il ricorso per cassazione e rilevata dal giudice di legittimità, dovendosi presumere che il contraddittorio sia stato ritenuto integro in quella sede, con la conseguenza che, nel giudizio di rinvio e nel successivo giudizio di legittimità, possono e devono partecipare, in veste di litisconsorti necessari, solo coloro che furono parti nel primo giudizio davanti alla Corte di Cassazione“.
In conclusione, all'esito del secondo giudizio di rinvio, ci saranno voluti ben 6 gradi di giudizio (due dei quali innanzi alla Suprema Corte) per ottenere giustizia su una questione che non dovrebbe nemmeno essere posta in discussione: la giusta ed equa liquidazione delle spese del procedimento giudiziario che ha visto la parte totalmente vittoriosa.
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