Il Consiglio di Stato pone finalmente la parola fine alla disputa sulla legittimità del regolamento ministeriale sul titolo di avvocato specialista (per leggere il regolamento clicca qui su DM specializzazioni 144/2015), confermando le sentenze del TAR romano (per leggerle clicca qui su sentenza TAR COA di RM, NA e PA e su sentenza TAR per OUA ) e addirittura accogliendo in parte l’appello incidentale dei COA di Roma, Napoli e Palermo.
Dunque, secondo il TAR capitolino il regolamento ministeriale era illegittimo, perché:
la previsione della suddivisione dei settori di specializzazione (art. 3 del DM) era intrisecamente irragiovevole e arbitraria e illogicamente omissiva di discipline giuridiche oggetto di codificazione o oggetto di giurisdizioni dedicate;
la previsione del colloquio orale finale (art. 6 co. 4 del DM) dinanzi al CNF per i casi di comprovata esperienza era intrinsecamente irragionevole per genericità.
Secondo il Consiglio di Stato il regolamento è illegittimo anche perché:
è illegittima la previsione di un numero massimo di specializzazioni (quale illegittimità conseguente alla irragionevolezza della suddivisione delle materie che individua ambiti e settori affini),
è illegittima la previsione di una “nuova” sanzione disciplinare fissata nel regolamento (art. 2 co. 3 del DM), perché la legge di riforma professionale (art. 3 co. 3 L. 247/2012) rinvia al solo codice deontologico per l’individuazione dei fatti di rilievo disciplinare e, dunque, la disposizione del regolamento è illegittima se vuole ampliare l’ambito di fattispecie rilevanti ed è superflua e illogica, se non addirittura perplessa, se intende riportarsi alle previsioni del codice deontologico specificandole.
Per leggere il testo integrale della sentenza d’appello, clicca qui su sentenza appello specializzazioni.
Avendo partecipato come difensore e ricorrente al giudizio per l’annullamento del primigenio regolamento del CNF del settembre 2010 sul titolo di avvocato specialista (per leggere la sentenza clicca qui su sentenza TAR Galletti ) ed avendo poi patrocinato (il ricorso dell’OUA), nonché ricorso in prima persona (assieme ad altri colleghi romani e con i COA di Roma, Napoli e Palermo) avverso il regolamento ministeriale, non posso che esprimere grande soddisfazione per la decisione dei giudici di Palazzo Spada.
Confidiamo nel fatto che il Ministro vorrà rivedere il testo del regolamento confrontandosi con l’Avvocatura nelle sue varie componenti istituzionali ed associative, anziché fidarsi soltanto dei pochi magistrati che occupano i gangli vitali dell’Amministrazione della Giustizia e pretendono di disciplinare anche l’esercizio della professione forense negli anni che verranno in modo… evidentemente illegittimo.
Poiché (purtroppo) anche tra colleghi non è frequente ringraziare i difensori, ritengo doveroso ringraziare i colleghi ed amici Anna Romano, Gianluca Piccinni, Sara Di Cunzolo e Marco Martinelli che… mi hanno difeso (assieme al COA di RM, NA e PA) nel giudizio dove è stato accolto l’appello incidentale.
Grazie, infine, ai colleghi che mi hanno pazientemente seguito in questa battaglia politica – forense per la dignità della nostra professione che non può essere svilita (anche) da interventi normativi illogici ed irrazionali.
Avv. Antonino Galletti
Consigliere Tesoriere Ordine Avvocati Roma
Piazzale Don Giovanni Minzoni n. 9
00197 Roma
tel. 063203262
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