Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica consiste nell'impugnazione di un atto amministrativo definitivo ad opera del soggetto interessato e rivolto formalmente al Capo dello Stato.
E' ammesso unicamente per motivi di legittimità e quindi non per il merito del rapporto e può essere proposto sia per tutelare interessi legittimi che diritti soggettivi.
Storicamente è un istituto tipico delle monarchie assolute,in cui il re aveva il potere di decidere in ultima istanza gli atti ritenuti illegittimi.
E' ammissibile solo per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa e non è ammesso in materia elettorale.
Questo rimedio amministrativo è alternativo al ricorso giurisdizionale amministrativo e pertanto se l'atto è stato impugnato con ricorso al Tar (Tribunale amministrativo regionale) non è ammesso ricorso straordinario contro lo stesso atto, mentre se l'atto è stato impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica non è più impugnabile con ricorso al Tar.
La regola dell'alternatività ha come fine quello di evitare che sul medesimo atto amministrativo intervengano due pronunce giustiziali potenzialmente differenti.
E' prevista la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale a tutela dei controinteressati intimati- ai quali sia stato notificato il ricorso- in quanto il ricorso giurisdizionale offre maggiori garanzie rispetto a quello straordinario e pertanto deve essere consentita l'opzione fra le due forme di tutela non solo al ricorrente, ma anche al controinteressato.
Ed è proprio il contro interessato il soggetto legittimato a chiedere che il ricorso sia trasposto in sede giurisdizionale.
Il ricorso deve essere presentato entro 120 giorni dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.
Nel termine di 120 giorni il ricorso,che può essere presentato anche direttamente dalla parte,senza l'assistenza di un avvocato,deve essere notificato ad almeno uno dei controinteressati e all'autorità che ha emanato l'atto e deve essere depositato,con la prova dell'avvenuta notifica,presso il Ministero competente o presso l'organo che ha emanato l'atto impugnato,che a sua volta lo trasmetterà al Ministero che redigerà una propria relazione.
Il contraddittorio deve essere instaurato dal ricorrente. Con la proposizione del ricorso il ricorrente può domandare la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato,nel caso in cui dallo stesso derivino danni gravi e irreparabili.
Come accennato l'istruttoria del ricorso è compiuta dal Ministero competente che sovraintende alla materia alla quale è da ricondurre l'atto impugnato.
Il legislatore ha fissato un termine per la chiusura dell'istruzione che deve essere conclusa entro 120 giorni.
Istruito il ricorso,il Ministero lo trasmette al Consiglio di Stato per il relativo parere,che è obbligatorio e vincolante.
Il Presidente del Consiglio di Stato assegna il ricorso ad una delle sezioni o a una commissione speciale. Se tale sezione o la commissione rileva che la questione di diritto ad essa sottoposto ha dato luogo o può dare luogo a contrasti giurisprudenziali,può rimettere il ricorso stesso all'adunanza generale del Consiglio.
Il ricorso straordinario è deciso con decreto del Capo dello Stato. Contro il decreto presidenziale che decide il ricorso sono ammessi:ricorso per revocazione al Presidente della Repubblica e l'impugnazione innanzi al giudice amministrativo circoscritta ai soli vizi di forma e del procedimento.