Semplificare e non complicare le Dichiarazioni D’intento

Semplificare e non complicare le Dichiarazioni D’intento.

L’articolo 20 dello schema di Decreto Legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali – Atto di Governo n. 99 prevede dal 1 Gennaio 2015 il trasferimento, dal fornitore all’esportatore abituale, dell’onere di trasmissione della dichiarazione in via telematica all’Agenzia delle Entrate, la quale a sua volta sarà tenuta al rilascio di una ricevuta.

Sia la dichiarazione che la ricevuta dovranno essere consegnate al fornitore.

Lo stesso fornitore sarà soggetto a sanzioni se effettuerà prestazioni in regime di non imponibilità Iva prima di aver ricevuto, da parte del committente, la dichiarazione di intento e di aver riscontrato l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate.

Secondo il nostro parere, è indispensabile evitare che la variazione dell’obbligato (cambio dal fornitore all’esportatore abituale), diventi una semplificazione che genera complicazioni.

Sarebbe pertanto di indubbia utilità agevolare il fornitore consentendogli di controllare direttamente la presentazione dichiarazione di intento da parte dell’esportatore abituale.

Sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate potrebbe essere predisposta una apposita sezione dove, attraverso l’inserimento del codice fiscale, della partita Iva e della denominazione dell’esportatore abituale da parte del fornitore, si possa verificare, così come avviene per il VIES o per le partite Iva comunitarie, l'avvenuta presentazione da parte del committente, della dichiarazione d’intento.

Inoltre, con i cambiamenti previsti dal suddetto articolo è opportuno che sia chiarito il prima possibile il seguente caso.

Se la dichiarazione è resa ad una Dogana, non è possibile presentare una dichiarazione a valere dal 01.01 al 31.12 perché la stessa Dogana richiede che ne sia emessa una per ogni operazione effettuata.

La richiesta di emissione della lettera di intento, di solito perviene dall’operatore doganale appena ha la certezza delle operazioni di sdoganamento, ed in genere ha necessità della stessa in un lasso di tempo molto breve (poche ore).

Dall’01.01.2015 come è possibile avere la certezza che la ricevuta di presentazione sia restituita immediatamente?

Eventuali“tempi tecnici” di attesa anche di alcuni giorni non potranno essere ammessi, vista l’urgenza e la richiesta immediata della ricevuta di presentazione della dichiarazione di intento.

FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI

Raffaella Crescentini

Lascia un commento

My Agile Privacy
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. Cliccando su accetta si autorizzano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su rifiuta o la X si rifiutano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su personalizza è possibile selezionare quali cookie di profilazione attivare.
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy