Le ferie estive sono finite per la maggior parte dei fortunati che sono riusciti a farle nonostante la grave crisi economica e la pazza estate autunnale che ci ha portato poco caldo e tanto maltempo.
Per quelli che partiranno a settembre è opportuno sapere alcune nozioni utili a proposito del danno da vacanza rovinata.
Questo tema riguarda le difficoltà e gli imprevisti che possono accadere durante il viaggio o che fanno saltare le vacanze a causa di eventi non imputabili ai viaggiatori.
Il codice del consumo,nell’articolo 92 comma 2,statuisce che questo danno si realizza nel disagio subito dal viaggiatore per non aver potuto godere della vacanza.
Ad occuparsi di questa fattispecie è anche il codice del turismo nell’articolo 47.
Questo articolo dispone che nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che sono inserite nel pacchetto turistico non siano di scarsa rilevanza, secondo quanto previsto dall’articolo 1455 del codice civile,il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto,un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta.
Questo danno costituisce un pregiudizio morale collegato alla delusione e allo stress determinati dalla circostanza di non aver potuto godere del riposo meritato,prevedendone la sua risarcibilità.
Va poi precisato che tutti gli ordinamenti giuridici moderni riconoscono un’importanza sempre maggiore alle vacanze e pertanto le ferie rovinate vanno risarcite al soggetto danneggiato.
Buone vacanze allora a voi che partite a settembre sapendo che,in caso di inconvenienti, siete tutelati dalla legge per la vacanza rovinata poiché avete diritto ad essere risarciti integralmente del prezzo pagato,dei danni subiti sia sotto il profilo dei disagi intervenuti che dello stress subito in conseguenza di questi oltre che della delusione che avete avuto.