FEDI (PD): Su IMU troppe inutili polemiche elettorali

Il risultato raggiunto sulla diminuzione della tassazione delle case dei pensionati all’estero non è certamente trascurabile, anche se non è stata data una risposta alla categoria che forse risulta più colpita, cioè coloro i quali si trovano ad avere un’unica abitazione in Italia, non ne posseggono altre nel mondo, e sono chiamati a pagare l’IMU sulla prima casa come se fosse la seconda, unicamente per aver stabilito la propria residenza all’estero, spesso per ragioni di lavoro.

Lo abbiamo precisato bene nel nostro comunicato: dobbiamo apprezzare il segnale positivo che viene dal Governo. I relatori hanno fatto proprio un emendamento che portava la firma dei senatori eletti all’estero. Ed è stato un risultato raggiunto grazie al lavoro di tutti gli eletti all’estero e grazie al parere positivo del Governo. Normalmente questo è l’iter nelle Commissioni parlamentari e in aula.

L’equiparazione alla prima casa, con l’esenzione dal pagamento IMU, per i pensionati iscritti all’AIRE non è dunque di poco conto. Come mi pare importante la riduzione a un terzo delle imposte comunali TARI e TASI.

Si rende necessaria una ulteriore azione interpretativa per definire meglio la platea degli aventi diritto? Probabilmente la definizione “già pensionate nel rispettivi Paesi di residenza” indica in maniera chiara che si tratta di pensionati nei Paesi in cui risiedono, non unicamente pensionati che ricevono una pensione italiana, che comunque risulterebbero inclusi. Il problema, come qualcuno ha accennato, non si pone in termini di costituzionalità, poiché le norme già prevedono particolari categorie di esenzione. Semmai la questione andrebbe posta in termini di diritto comunitario.

Mi auguro, anzi ne sono certo, che passato questo bellicoso clima elettorale riusciremo a discuterne con maggiore serenità e soprattutto a lavorare per continuare a migliorare l’attuazione pratica di queste norme, già di per sé importanti.

9.0.100 (testo 3)

I Relatori – Approvato

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero)

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: “, l'unità immobiliare posseduta” fino a: “non risulti locata” sono soppresse e dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: “A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso'.

2. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 6 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2015, di cui 2 milioni di euro annui a copertura delle minori entrate dei Comuni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014».

On. Marco Fedi
Camera dei Deputati
III Commissione Affari Esteri e Comunitari
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